IL DIRETTORE GENERALE della sanita' militare Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare», allegata al decreto in parola; Viste le conclusioni della «Commissione scientifica per lo studio della compatibilita' dell'enzimopatia da deficit di G6PD con lo svolgimento del servizio militare», istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007; Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»; Emana La seguente direttiva, applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», comprensiva degli Allegati: «A», «B» e «C». Con la presente direttiva questa direzione generale intende fornire, ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», le indicazioni tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni della commissione scientifica istituita con decreto del Ministro della Difesa in data 8 marzo 2007. In particolare la citata commissione scientifica nella relazione conclusiva ha posto in risalto due principi essenziali: a) il deficit di G6PD non puo' essere di per se' «fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneita' al servizio militare»; b) in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da «deficit di G6PD» possono sussistere «limitazioni motivate a particolari attivita' d'impiego operativo» e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici: 1) i soggetti con attivita' di G6PD "=30% se maschi e "=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»; 2) i soggetti con attivita' di G6PD "30% se maschi e "70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioe' non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attivita' e condizioni di rischio elettivo. In relazione a quanto sopra, per i soggetti di cui al precedente punto 1) questa direzione generale, con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione del coefficiente 2 nell'ambito della caratteristica somato funzionale Apparati Vari (AV), che esprime una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio militare incondizionato» (cioe', per le F.A., idonei al servizio in qualita' di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali). Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte di questa direzione generale. Per i soggetti di cui al precedente punto 2) questa direzione generale, sempre con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione dei coefficienti 3-4 nell'ambito della caratteristica somato funzionale apparati vari ematologico immunitario (AV-EI), che esprimono la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il «servizio militare» (con esclusione quindi delle categorie per le quali e' richiesta l'idoneita' «incondizionata» al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Cio' risulta percio' applicabile esclusivamente per i VFP1. Per quanto sopra, ai fini dell'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) potranno essere considerati idonei anche i soggetti affetti da «deficit di G6PD» identificati con profilo sanitario 3-4 nella caratteristica AV-EI, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Cio' a titolo sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un periodo di due anni. Questa direzione generale, sulla base dei dati statistici che gli ispettorati/comandi di sanita' di ciascuna Forza armata invieranno alla scrivente con apposita relazione quadrimestrale, si riserva di apportare, anche prima della fine del predetto periodo, le eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie sia alle direttive tecniche di carattere generale sia alla presente direttiva. Le indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di selezione-arruolamento-reclutamento sia in attivita' di servizio, nonche' le indicazioni suppletive circa le precauzioni, le limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono riportate negli Allegati «A», «B» e «C» della presente direttiva, che tengono conto della necessita' di evitare conseguenze sulla salute degli interessati, responsabilizzandoli, e senza che ne derivino responsabilita' oggettive per l'Amministrazione dello Stato. Roma, 11 gennaio 2008 Il direttore generale: Martines