IL DIRETTORE GENERALE
                       della sanita' militare
  Visto  il  decreto  4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento
recante  norme  in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio
militare»,  adottato  in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  5 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
2005,   con  il  quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica
riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare», allegata al
decreto in parola;
  Viste  le  conclusioni della «Commissione scientifica per lo studio
della  compatibilita'  dell'enzimopatia  da  deficit  di  G6PD con lo
svolgimento   del  servizio  militare»,  istituita  con  decreto  del
Ministro della difesa in data 8 marzo 2007;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  30 agosto  2007:  «Modifica della
direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;
  Visto  il  decreto  dirigenziale 20 settembre 2007: «Modifica della
direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;
                                Emana
  La seguente direttiva, applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20 settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da «deficit di G6PD», comprensiva degli Allegati: «A», «B» e
«C».
  Con   la  presente  direttiva  questa  direzione  generale  intende
fornire,  ai  fini  della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego
nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da «deficit di G6PD», le
indicazioni  tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni
della  commissione  scientifica  istituita  con  decreto del Ministro
della Difesa in data 8 marzo 2007.
  In  particolare  la  citata commissione scientifica nella relazione
conclusiva ha posto in risalto due principi essenziali:
    a)  il  deficit  di  G6PD  non puo' essere di per se' «fattore di
discriminazione  nella  valutazione  medico-legale della idoneita' al
servizio militare»;
    b)  in  alcuni  casi  e  per singoli soggetti giudicati idonei al
servizio  militare  affetti  da  «deficit di G6PD» possono sussistere
«limitazioni  motivate a particolari attivita' d'impiego operativo» e
ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:
    1)  i  soggetti  con attivita' di G6PD "=30% se maschi e "=70% se
femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»;
    2)  i  soggetti  con  attivita'  di G6PD "30% se maschi e "70% se
femmine,  idonei  al  «servizio  militare»  (da  intendersi  in senso
generico,  cioe'  non riferito a tutte le categorie di personale) con
prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attivita' e condizioni di
rischio elettivo.
  In  relazione  a  quanto sopra, per i soggetti di cui al precedente
punto 1) questa direzione generale, con decreto 20 settembre 2007, ha
delineato i criteri medico legali per l'attribuzione del coefficiente
2  nell'ambito  della  caratteristica somato funzionale Apparati Vari
(AV),  che  esprime  una condizione di assenza di patologia ovvero di
presenza  di  situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio
militare  incondizionato»  (cioe', per le F.A., idonei al servizio in
qualita' di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali).
  Per  tali  soggetti,  idonei  incondizionatamente,  dovranno essere
comunque  sempre  adottate  speciali  precauzioni quando impiegati in
teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo
compatibile  con  la  carenza  dell'enzima,  in via di definizione da
parte di questa direzione generale.
  Per  i  soggetti  di  cui  al  precedente punto 2) questa direzione
generale,  sempre  con  decreto  20 settembre  2007,  ha  delineato i
criteri   medico  legali  per  l'attribuzione  dei  coefficienti  3-4
nell'ambito  della  caratteristica  somato  funzionale  apparati vari
ematologico   immunitario  (AV-EI),  che  esprimono  la  presenza  di
situazioni   che   per   la   loro   modesta   rilevanza,  consentono
potenzialmente  di  assolvere  il «servizio militare» (con esclusione
quindi   delle  categorie  per  le  quali  e'  richiesta  l'idoneita'
«incondizionata»  al  servizio)  con le limitazioni sopra delineate e
con  esclusione,  in  ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a
rischio malarico. Cio' risulta percio' applicabile esclusivamente per
i VFP1.
  Per  quanto sopra, ai fini dell'arruolamento dei volontari in ferma
prefissata  annuale (VFP1) potranno essere considerati idonei anche i
soggetti  affetti  da  «deficit  di  G6PD»  identificati  con profilo
sanitario   3-4   nella  caratteristica  AV-EI,  nel  rispetto  delle
prescrizioni   di   cui   alla  presente  direttiva.  Cio'  a  titolo
sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un
periodo di due anni.
  Questa  direzione  generale, sulla base dei dati statistici che gli
ispettorati/comandi  di  sanita'  di ciascuna Forza armata invieranno
alla  scrivente  con apposita relazione quadrimestrale, si riserva di
apportare,  anche prima della fine del predetto periodo, le eventuali
modifiche   che  potranno  rendersi  necessarie  sia  alle  direttive
tecniche di carattere generale sia alla presente direttiva.
  Le  indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di
selezione-arruolamento-reclutamento  sia  in  attivita'  di servizio,
nonche'   le   indicazioni   suppletive   circa  le  precauzioni,  le
limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono
riportate negli Allegati «A», «B» e «C» della presente direttiva, che
tengono  conto  della  necessita' di evitare conseguenze sulla salute
degli  interessati,  responsabilizzandoli,  e  senza  che ne derivino
responsabilita' oggettive per l'Amministrazione dello Stato.
    Roma, 11 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: Martines