IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto-legge  5 dicembre  2005, n. 250, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare
l'articolo 1-bis,  comma 5,  concernente  le modalita' procedimentali
per  l'inclusione  delle  scuole  non paritarie in un apposito elenco
regionale,   da   definirsi   con   regolamento   adottato  ai  sensi
dell'articolo l7,  comma 3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
recante  norme  per  la parita' scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo 1,  comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della
pubblica istruzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali
                     delle scuole non paritarie
  1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie e'
disposta,  su  domanda,  dall'ufficio scolastico regionale competente
per territorio.
  2. La domanda e' presentata dal gestore o dal rappresentante legale
del  gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha
sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la
dichiarazione  del  possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis,
comma  4,  del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
  3.   Alla   domanda   deve  essere  allegata,  in  particolare,  la
documentazione riguardante:
    a) la  predisposizione  di  un  progetto  educativo della scuola,
adottato in armonia con i principi costituzionali;
    b) la   predisposizione   delle   linee   essenziali   del  piano
dell'offerta  formativa  elaborato  in  conformita'  agli ordinamenti
vigenti;
    c) la  disponibilita'  di  locali, arredi e attrezzature conformi
alle  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e  sicurezza di locali
scolastici  e  adeguati  alla  funzione, in relazione al numero degli
studenti.
  4.  Per  le  scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli
elenchi  regionali  delle  scuole  non  paritarie,  si  prescinde dal
possesso  del  requisito  relativo  alla  correlazione dell'attivita'
didattica al conseguimento di un titolo di studio.
  5.  L'ufficio  scolastico  regionale  procede  alla  verifica della
documentazione  fatta  pervenire  dalla  scuola circa il possesso dei
requisiti  dichiarati  e,  in  caso  di  riscontro positivo, entro il
successivo  30 giugno  iscrive  la scuola nell'elenco regionale delle
scuole non paritarie.
  6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30
giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo
o negativo del procedimento.
  7.  L'amministrazione e' tenuta ad effettuare, entro il termine del
30 novembre  successivo  alla  data  di scadenza per la presentazione
della  domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali
accertamenti  attestino la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti
dalla   legge   e  dichiarati  nella  domanda,  l'ufficio  scolastico
regionale   dispone   la   cancellazione   della  scuola  dall'elenco
regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.
  8.  L'elenco  regionale  delle scuole non paritarie e' aggiornato e
pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - Il  testo dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge
          5 dicembre  2005,  n.  250,  recante:  «Misure  urgenti  in
          materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore
          di  soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
          rinegoziazione  di  mutui,  di  professioni  e  di sanita»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
          n. 27, e' il seguente:
              «Art.  1-bis. (Norme in materia di scuole non statali).
          - 1-4. (Omissis).
              5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni
          di  cui  al  comma 4  sono  incluse  in  un apposito elenco
          affisso  all'albo  dell'ufficio  scolastico  regionale.  Lo
          stesso  ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza
          delle  predette  condizioni,  il cui venir meno comporta la
          cancellazione  dall'elenco. Le modalita' procedimentali per
          l'inclusione  nell'elenco  e  per  il suo mantenimento sono
          definite  con  regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non
          paritarie  non  possono  rilasciare titoli di studio aventi
          valore  legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono
          assumere  denominazioni identiche o comunque corrispondenti
          a   quelle   previste   dall'ordinamento   vigente  per  le
          istituzioni   scolastiche  statali  o  paritarie  e  devono
          indicare  nella  propria  denominazione  la  condizione  di
          scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento
          che  non  presentino  le  condizioni  di cui al comma 4 non
          possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono
          comunque  essere  sedi  di  assolvimento del diritto-dovere
          all'istruzione   e   alla   formazione.   Per   le   scuole
          dell'infanzia  non  paritarie  si prescinde dalla finalita'
          correlata  al  conseguimento di un titolo di studio, di cui
          alla lettera a) del comma 4.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 maggio  1994,  n.  115, supplemento
          ordinario.
              - La  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione»,   e'   stata   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181, recante «Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri», convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, e' il
          seguente:
              «7.   E'   istituito   il   Ministero   della  pubblica
          istruzione.  A  detto  Ministero  sono  trasferite,  con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          ad  eccezione  di  quelle riguardanti le istituzioni di cui
          alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1-bis,  commi 4 e 5, del citato
          decreto-legge  5 dicembre  2005,  n.  250, recante: «Misure
          urgenti  in  materia di scuola, universita', beni culturali
          ed  in  favore  di  soggetti  affetti  da  gravi patologie,
          nonche'  in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni
          e  di  sanita»,  convertito,  con modificazioni dalla legge
          3 febbraio 2006, n. 27, e' il seguente:
              «Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
          1-3. (Omissis).
              4.  Sono  scuole  non  paritarie  quelle  che  svolgono
          un'attivita'  organizzata  di insegnamento e che presentano
          le seguenti condizioni di funzionamento:
                a) un   progetto   educativo   e   relativa   offerta
          formativa,   conformi  ai  principi  della  Costituzione  e
          all'ordinamento   scolastico   italiano,  finalizzati  agli
          obiettivi  generali  e specifici di apprendimento correlati
          al conseguimento di titoli di studio;
                b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
          conformi   alle  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e
          sicurezza  dei locali scolastici, e adeguati alla funzione,
          in relazione al numero degli studenti;
                c) l'impiego   di   personale   docente   e   di   un
          coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti
          di  titoli  professionali  coerenti  con  gli  insegnamenti
          impartiti  e  con l'offerta formativa della scuola, nonche'
          di idoneo personale tecnico e amministrativo;
                d) alunni  frequentanti,  in  eta'  non  inferiore  a
          quella  prevista  dai  vigenti  ordinamenti  scolastici, in
          relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni
          delle scuole statali o paritarie.
              5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni
          di  cui  al  comma  4  sono  incluse  in un apposito elenco
          affisso  all'albo  dell'ufficio  scolastico  regionale.  Lo
          stesso  ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza
          delle  predette  condizioni,  il cui venir meno comporta la
          cancellazione  dall'elenco. Le modalita' procedimentali per
          l'inclusione  nell'elenco  e  per  il suo mantenimento sono
          definite  con  regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non
          paritarie  non  possono  rilasciare titoli di studio aventi
          valore  legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono
          assumere  denominazioni identiche o comunque corrispondenti
          a   quelle   previste   dall'ordinamento   vigente  per  le
          istituzioni   scolastiche  statali  o  paritarie  e  devono
          indicare  nella  propria  denominazione  la  condizione  di
          scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento
          che  non  presentino  le  condizioni  di cui al comma 4 non
          possono  assumere la denominazione di "scuola" e non pssono
          comunque  essere  sedi  di  assolvimento del diritto-dovere
          all'istruzione   e   alla   formazione.   Per   le   scuole
          dell'infanzia  non  paritarie  si prescinde dalla finalita'
          correlata  al  conseguimento di un titolo di studio, di cui
          alla lettera a) del comma 4.».