IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  6-octies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 aprile 2006, n. 193 e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 89;
  Ritenuto   che  il  monitoraggio  delle  confezioni  di  medicinali
veterinari  immesse  in commercio rafforzi ed amplifichi le misure di
contrasto  delle possibili frodi in danno della salute pubblica e del
benessere animale;
  Ritenuto   opportuno  avviare  una  graduale  gestione  dei  flussi
informativi,  con il coinvolgimento dei soggetti interessati, al fine
di  garantire  la  tracciabilita' del farmaco ad uso veterinario fino
all'utilizzatore finale;
  Ravvisata  la necessita' di disciplinare in un unico contesto tutti
gli  aspetti  relativi  al  codice identificativo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio delle confezioni dei suddetti medicinali,
anche al fine di agevolare l'applicazione della normativa vigente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  codice  a  barre a lettura ottica applicato dal fabbricante
sulle  singole confezioni di medicinali ad uso veterinario immesse in
commercio riporta almeno le seguenti informazioni:
    a) identificazione precisa del medicinale veterinario;
    b) data di scadenza;
    c) numero del lotto di fabbricazione.
  2.  Il  codice  a  barre  a lettura ottica e' stampato direttamente
sulla   confezione   del  medicinale  o  applicato  con  adesivo  non
rimovibile.
  Le  confezioni  prive  del  suddetto  codice  o  non  conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato al presente decreto non sono ammesse
nel canale distributivo.
  Resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 58 del decreto legislativo
6 aprile  2006,  n.  193,  di  indicare su ogni singola confezione di
medicinale   ad   uso   veterinario   il  numero  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  di  seguito denominata A.I.C., di cui
all'art. 5 del decreto medesimo.
  3.  Il  fabbricante  applica  i  codici  a  barre  a lettura ottica
soltanto sul confezionamento esterno, qualora si tratti di medicinali
immunologici  ad  uso  veterinario  che richiedono la conservazione a
temperatura di congelamento.
  4.  Il  Ministero della salute disciplina le eventuali modifiche da
apportare al presente decreto in relazione all'evoluzione tecnologica
in atto.
  5.  Ai sensi dell'art. 6-octies del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.
26,  le  disposizioni  del  presente decreto si applicano a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2008.
  6. Le confezioni di medicinali veterinari prive di codici a barre a
lettura  ottica  o  dotate  di  codici  a  barre a lettura ottica non
conformi alle prescrizioni del presente decreto, prodotte prima della
data  di  cui  al  comma 5,  possono  essere  commercializzate  dalle
industrie farmaceutiche, dai grossisti e dalle farmacie, per tutto il
periodo di validita' di ciascuna confezione.
  Fino  al 31 dicembre 2008 e' possibile utilizzare anche il codice a
barre  lineare  riportante il numero di autorizzazione all'immissione
in commercio attribuito dal Ministero della salute.
    Roma, 17 dicembre 2007
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 30