IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di
essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di
cani» e successive modifiche;
Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004,
n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia,
l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui
cani puo' provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di
aggressivita' da parte degli animali stessi;
Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre
2006 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa
dell'emanazione di una disciplina organica in materia;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del
verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani
nel corso del 2007;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di
un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di
vita;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali.
2. Il divieto di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.