IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli  articoli 2,  13,  14,  43 e 45 del testo aggiornato del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
recante  il  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti   e   sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, di seguito
indicato come «testo unico»;
  Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   nazionale   per  le  politiche  antidroga  sono  state
attribuite  al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18 maggio  2006,  n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle  attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17 luglio
2006, n. 233;
  Considerato  che il testo unico attualmente in vigore classifica le
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  in  due  tabelle (in tabella I
trovano  collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed
oggetto  di  abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno
attivita'  farmacologica  e  pertanto sono usate in terapia in quanto
farmaci)  e che la tabella II e' suddivisa in cinque sezioni indicate
con  le  lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci e le
relative  composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro
potenziale di abuso;
  Visto  che l'ossicodone e le composizioni medicinali in cui entra a
far parte sono iscritti nella tabella II, sezione A allegata al testo
unico;
  Considerato  che  l'ossicodone puo' essere utilizzato per allestire
talune  composizioni  medicinali  in  associazione con altri principi
attivi non compresi nella tabella II allegata al testo unico, che per
la  loro  composizione qualitativa e quantitativa e per la loro forma
farmaceutica  posseggono  un  potenziale  di  abuso minore rispetto a
quello dell'ossicodone da cui sono costituite;
  Considerato che le composizioni medicinali costituite da ossicodone
in  associazione con altri principi attivi non compresi nella tabella
II   allegata   al  testo  unico  risultano  efficaci  nella  terapia
farmacologica del dolore;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del
23 ottobre  2007,  ha espresso parere favorevole alla collocazione di
talune   composizioni   medicinali   costituite   da   ossicodone  in
associazione  con altri principi attivi non compresi nella tabella II
allegata al testo unico nella tabella II, sezione D allegata al testo
unico;
  Sentito  il  Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota
prot.  n.  04S/003507/DR  in data 12 dicembre 2007, ha fornito parere
favorevole   alla  collocazione  di  talune  composizioni  medicinali
costituite  da  ossicodone  in associazione con altri principi attivi
non   compresi  nella  tabella  II  allegata  al  testo  unico  nella
tabella II, sezione D allegata al testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella  tabella  II,  sezione  D allegata al testo unico, fra la
prima  e la seconda voce dell'elenco di «Composizioni» e' inserita la
seguente:
    2. «Composizioni  ad  uso diverso da quello parenterale, le quali
in  associazione  con altri principi attivi o in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8
della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica italiana), contengono
ossicodone e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta
sostanza,  espresso  come  base  anidra,  inferiore  al 2,5 per cento
incluso  per le composizioni multidose o per le composizioni monodose
una  quantita' non superiore a 0,010 g per unita' di somministrazione
per   via   orale   o   non   superiore  a  0,020  g  per  unita'  di
somministrazione per via rettale, e comunque in quantita' totale, per
ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza.
Le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente
il   recupero   dello   stupefacente   con   facili  ed  estemporanei
procedimenti estrattivi».