IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili»,  che  all'art.  5, comma 3, prevede che i
datori  di  lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza
delle  speciali  condizioni  della  loro  attivita',  possano  essere
parzialmente  esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale
di  disabili prescritta versando al Fondo regionale per l'occupazione
dei  disabili  un  contributo  esonerativo  per  ciascuna  unita' non
assunta,  nella  misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato;
  Visto  l'art.  5,  comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68
che  rimette  al  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  l'adeguamento  degli  importi  del  contributo esonerativo e
della   maggiorazione  di  cui  al  medesimo  articolo,  comma 5,  da
effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  2000,  n.  357, recante
«Disciplina  dei  procedimenti  relativi  agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
  Visto  che la normativa in materia di collocamento obbligatorio non
individua  il  criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento
in  questione,  si  e'  convenuto di utilizzare la retribuzione media
giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali
di  lavoro del settore privato con riferimento al mese di marzo 2006,
tenuto  conto  che  l'istituto  dell'esonero  parziale costituisce di
fatto  una misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione
obbligatoria;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica n.
3541   del   25 maggio  2006  da  cui  risulta  che  l'importo  della
retribuzione  media  mensile  lorda,  relativamente  al mese di marzo
2006,  ammonta  ad  euro  1.685,30,  che,  rapportato  a  22 giornate
lavorative   mensili,  fornisce  il  dato  della  retribuzione  media
giornaliera lorda pari ad euro 76,60;
  Considerato che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente
rilevanti  quali  quella  del  soggetto disabile ad essere avviato al
lavoro  e  quella  del  datore  di  lavoro  ad  accedere all'istituto
dell'esonero  parziale,  l'importo  da versare a titolo di contributo
esonerativo e' fissato ad euro 30,64, ovvero il 40% di euro 76,60;
  Ritenuto  di  non procedere all'adeguamento della maggiorazione del
contributo  esonerativo,  in  quanto il limite minimo del 5% e quello
massimo  del  24% su base annua, previsti dall'art. 5, comma 5, della
legge  12 marzo  1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la
finalita' sanzionatoria prescritta dalla norma;
  Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, che ha espresso parere
favorevole  sullo schema di provvedimento nella seduta del 18 ottobre
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3,
della  legge  12  marzo  1999, n. 68, e' convertito da lire 25.000 ad
euro 12,91, ed e' adeguato ad euro 30,64.
    Roma, 21 dicembre 2007
                                                 Il Ministro: Damiano