IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  6  marzo  1958, n. 199, recante
devoluzione   al   Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste
dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
  agricoltura   e   pesca   e  riorganizzazione  dell'amministrazione
  centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni
in materia di BSE;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto-legge  18  giugno  1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1986,  n.  462, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, ed in particolare l'articolo 1;
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi
urgenti nel settore agroalimentare;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  2005, n. 115, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare
l'articolo 14-terdecies;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  11  novembre  2005,  n.  231,  ed  in
particolare l'articolo 2.
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
l'articolo 1, commi 2, 9, 9-bis, 11 e 23;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4  ottobre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento  alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche,
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in particolare
l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n.
70,  recante  riordino  degli  organismi operanti presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari e forestali anteriormente al 4
luglio 2006;
  Considerata  l'esigenza  di adeguare l'organizzazione del Ministero
alle  nuove  competenze,  di  riunire tutte le disposizioni normative
relative  allo  stesso  e  di  procedere  alla  razionalizzazione dei
relativi  uffici,  ai sensi della citata legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007);
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e
delle  finanze,  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  e  le riforme
istituzionali  e  per  le  riforme  e  le  innovazioni nella pubblica
amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Organizzazione del Ministero
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di  agricoltura e
foreste,    caccia,    alimentazione,    pesca,    trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari, come
definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce
la  Comunita'  europea,  come  modificato  dal Trattato di Amsterdam,
ratificato  con  legge  16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente
normativa  comunitaria  e  nazionale,  e'  organizzato  nei  seguenti
Dipartimenti:
    a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
    b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
    c)  Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agro-alimentari.
  2.  I  Capi  dei  Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed
esercitano  i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e
collaborano  tra  loro  e con gli altri uffici e organismi, di cui al
presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il  testo  dell'art.  1, della legge 6 marzo 1958, n.
          199,  recante  «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in
          materia alimentare», e' il seguente:
              «Art. 1. - Sono demandati al Ministero dell'agricoltura
          e delle foreste:
                a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
          l'alimentazione  del  Paese in relazione ai bisogni ed alle
          disponibilita' dei generi alimentari;
                b) le  iniziative  intese  a  promuovere e coordinare
          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
                c) la  ricerca  ed  il controllo dei dati e dei mezzi
          per  provvedere  alla copertura del bilancio alimentare del
          Paese  e  per  la  migliore  organizzazione  dei mercati di
          vendita dei generi alimentari;
                d) gli  studi  e  le provvidenze economiche, sociali,
          assistenziali,  scientifiche  ed  educative nel campo della
          alimentazione,   con  particolare  riguardo  ai  fabbisogni
          alimentari  delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e meno
          abbienti    avvalendosi   dell'Istituto   nazionale   della
          nutrizione  al quale e' conferita personalita' giuridica di
          diritto   pubblico   sotto   la   vigilanza  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste;
                e) i  rapporti  con  gli  organi internazionali della
          alimentazione;
                f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
          Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione
          delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
          legge.
              Le  attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
          riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
          vengono  esercitate  dal Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste  d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria e del
          commercio.».
              - Il   decreto   legislativo  4  giugno  1997,  n.  143
          (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'amministrazione   centrale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficilae 5 giugno 1997, n. 129.
              - Il   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio   per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle
          proteine  animali  ad  alto  rischio, nonche' per l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori  interventi  urgenti per fronteggiare l'emergenza
          derivante   dall'encefalopatia   spongiforme   bovina),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8 e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          9 marzo  2001,  n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n.
          59),  entrata in vigore il giorno successivo a quello della
          sua  pubblicazione.  Il  comma 2  dello  stesso  art.  1 ha
          abrogato  il  decreto-legge  14 febbraio  2001,  n. 8 ed ha
          disposto  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
          adottati  e  sono  fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i
          rapporti   giuridici   sorti   sulla   base   del  medesimo
          decreto-legge n. 8 del 2001.
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
              - Il  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
          «Misure  urgenti  in  materia  di prevenzione e repressione
          delle sofisticazioni alimentari».
              - Il  testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n.
          144,  recante «Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali», e'
          il seguente:
              «Art.  1 (Costituzione  di  unita' tecniche di supporto
          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio
          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
          dare   maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo  di
          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le
          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di
          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di
          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di
          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e
          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata
          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli
          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,
          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in
          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai
          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed
          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a
          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare
          riferimento per:
                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di
          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di
          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di
          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo
          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica
          degli investimenti pubblici;
                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
          comma 5,  da  realizzare  congiuntamente  con gli uffici di
          statistica delle rispettive amministrazioni;
                c) l'attivita'  volta  alla graduale estensione delle
          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei
          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,
          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,
          monitoraggio e verifica.
              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate
          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,
          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni
          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche
          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un
          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse
          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei.
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche
          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3.
              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici"  (MIP), con il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con
          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i
          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di
          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale
          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di
          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,
          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito
          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema
          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli
          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed
          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da  essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria della
          pubblica   amministrazione",  di  cui  alla  direttiva  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
          nazionale  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale
          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle
          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali
          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al
          Parlamento.
              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi
          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'
          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del
          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno
          2000.
              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali
          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al
          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi
          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti
          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di
          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.
          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione
          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della
          programmazione  delle  politiche  di  sviluppo  di  cui  al
          comma 1.  Sono  fatte  salve le competenze in materia delle
          regioni,  delle  province autonome di Trento e di Bolzano e
          degli enti locali.».
              -  La  legge  6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento
          del  Corpo  forestale  dello  Stato),  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  22
          (Interventi   urgenti   nel   settore  agroalimentare),  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49 e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
          29 aprile  2005,  n. 71 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005,
          n.  99),  entrata  in  vigore il giorno successivo a quello
          della sua pubblicazione.
              - Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          2005,  n.  79  (Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali),  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106,
          e' abrogato dal presente decreto ad esclusione dell'art. 5,
          comma 5, che recita:
              «Art.  5  (Uffici  di  diretta  collaborazione).  - 1-4
          (abrogati).
              5. Il  Ministro,  d'intesa con il Ministro degli affari
          esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico
          del  Ministero,  personale  di  supporto  agli  addetti del
          Ministero  che  svolgano  l'incarico  di  esperti  ai sensi
          dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
              - Il  testo  dell'art.  14-terdecies  del decreto-legge
          30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 agosto 2005, n. 168, recante «Disposizioni
          urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di settori della
          pubblica amministrazione», e' il seguente:
              «Art.  14-terdecies (Posti  di funzione dirigenziale di
          prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e
          forestali).   -   1.  Nell'ambito  dei  posti  di  funzione
          dirigenziale  di prima fascia del Ministero delle politiche
          agricole    e   forestali   e'   compreso   il   posto   di
          vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di
          cui  all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad
          incremento  dei  posti di funzione indicati nella tabella A
          allegata al medesimo decreto.
              2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto del
          principio  dell'invarianza  della  spesa, l'onere derivante
          dal  trattamento  economico spettante al titolare del nuovo
          incarico  dirigenziale  di  livello  generale,  rispetto al
          numero  degli  incarichi  di  livello dirigenziale generale
          previsti  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 marzo  2005,  n.  79,  e'  compensato
          sopprimendo  contestualmente  al conferimento dell'incarico
          presso  l'amministrazione due posti di livello dirigenziale
          di seconda fascia effettivamente coperti.».
              - Il  testo  dell'art. 2, del decreto-legge 9 settembre
          2005,  n.  182,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 novembre  2005,  n.  231, recante «Interventi urgenti in
          agricoltura  e  per  gli  organismi  pubblici  del settore,
          nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
          filiere agroalimentari», e' il seguente:
              «Art.  2 (Contrasto  dei  fenomeni di andamento anomalo
          dei   livelli  di  qualita'  e  dei  prezzi  nelle  filiere
          agroalimentari).  -  1.  Al fine di contrastare l'andamento
          anomalo  dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
          agroalimentari  in  funzione  della tutela del consumatore,
          della  leale  concorrenza  tra gli operatori e della difesa
          del made in Italy:
                a) la  Guardia  di finanza e l'Agenzia delle entrate,
          sulla   base   delle   direttive   impartite  dal  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, avvalendosi anche dei dati
          ed  elementi  in  possesso degli Osservatori dei prezzi del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  del
          Ministero  delle attivita' produttive, effettuano controlli
          mirati  a  rilevare  i  prezzi  lungo le filiere produttive
          agroalimentari  in cui si sono manifestati, o sono in atto,
          andamenti anomali dei prezzi;
                b) l'Ispettorato   centrale   repressione  frodi  del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  svolge
          programmi  di  controllo  finalizzati  al  contrasto  della
          irregolare  commercializzazione dei prodotti agroalimentari
          provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
          fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1986,  n.  462,  sono  aggiunte  le seguenti parole: ", con
          l'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
          Comando  carabinieri  politiche  agricole  e  con l'Agenzia
          delle dogane".
              2.  Per  favorire  il raggiungimento delle finalita' di
          cui   al  comma 1  e  all'art.  5,  comma 4,  l'Ispettorato
          centrale  repressione frodi, fermo restando quanto previsto
          dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
          n.   49,   e'   organizzato  in  struttura  dipartimentale,
          articolata  nelle  seguenti  direzioni  generali: Direzione
          generale  della programmazione, del coordinamento ispettivo
          e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle
          procedure   sanzionatorie,   degli   affari  generali,  del
          personale  e  del  bilancio.  La  dotazione  organica della
          qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui
          al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          13 aprile  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
          del  3 giugno  2005,  e'  elevata  a tre unita'. Al fine di
          assicurare  il  rispetto  del principio di invarianza della
          spesa,  il relativo onere e' compensato mediante preventiva
          riduzione   di  complessive  10  unita'  effettivamente  in
          servizio  dell'area  funzionale  C, posizione economica C3,
          nella    dotazione   organica   dell'Ispettorato   centrale
          repressione  frodi  di  cui  al  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  13 aprile  2005.  Con  successivo
          decreto  ministeriale,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, si
          provvede  alla  revisione  complessiva  degli  uffici e dei
          laboratori    di    livello   dirigenziale   non   generale
          dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi.  In sede di
          attuazione   della   presente   disposizione  e  anche  con
          riferimento  alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale
          dell'Ispettorato,    le   variazioni   e   le   conseguenti
          distribuzioni  della  dotazione  organica  dell'Ispettorato
          centrale  repressione  frodi  del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali, nell'ambito delle aree funzionali e
          delle  posizioni  economiche,  sono determinate con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri
          aggiuntivi   rispetto   alla   vigente  dotazione  organica
          complessiva.
              3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          riferisce  sugli  esiti  delle attivita' degli organismi di
          controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  formulando  le  proposte  per l'adozione da
          parte   del  Governo  di  adeguate  misure  correttive  dei
          fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   promuovono  accordi  volontari  tra  consumatori,
          finalizzati  a  favorire  la  costituzione  di  centrali di
          acquisto  e,  conseguentemente, a facilitare l'incontro tra
          domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
              5.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  sono  attivate,  nei  limiti di spesa di 250.000
          euro  a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento
          ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali
          delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
          anche   attraverso   uno   specifico   osservatorio   della
          cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione
          del  presente  comma,  pari  a  250.000  euro  a  decorrere
          dall'anno   2006,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 36
          del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n. 228, per le
          finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
          legislativo.».
              - Il  testo dei commi 2, 9, 9-bis, 11 e 23 dell'art. 1,
          del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri», e' il seguente:
              «2.   Al   Ministero   dello  sviluppo  economico  sono
          trasferite,    con   le   inerenti   risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
          sottoutilizzate,   fatta   eccezione  per  le  funzioni  di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche  di  sviluppo  e  di coesione, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma 19-bis del presente articolo, e per le
          funzioni  della  segreteria  del Comitato interministeriale
          per   la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale  e'
          trasferita  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
          le   inerenti   risorse   finanziarie,   strumentali  e  di
          personale.  Sono  trasferiti  altresi'  alla Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS) e
          l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
              (Omissis).
              9.  Le  funzioni  di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
          1958,  n.  199,  rientrano nelle attribuzioni del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali.
              9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
          I    consorzi    agrari   sono   societa'   cooperative   a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli 2511  e  seguenti  del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di  vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma, del regio decreto
          16 marzo  1942,  n.  267, in sostituzione dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la   liquidazione  entro  il  31 dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16 marzo  1942,  n. 267 la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente  alla  nomina  di un nuovo commissario unico.
          Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i  commissari  in carica
          provvedono,  entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
          degli   organi   statutari   e   cessano,   in  pari  data,
          dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
          disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.
              (Omissis).
              11.   La   denominazione:  «Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto  e  ovunque  presente, la denominazione: «Ministero
          delle politiche agricole e forestali».
              (Omissis).
              23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.».
              - Il  testo  dei  commi da  404 a 416 e del comma 1047,
          dell'art.  1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2007), e' il
          seguente:
              «404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione delle dotazioni organi che in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali,   provveditorati   e   contabilita')  non  ecceda
          comunque    il   15   per   cento   delle   risorse   umane
          complessivamente   utilizzate   da   ogni  amministrazione,
          mediante  processi  di  riorganizzazione  e di formazione e
          riconversione  del personale addetto alle predette funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8  per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
          predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.   In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
          delle   assunzioni   di  cui  alla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404,  lettera f). I predetti piani, da predispone
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera f),  relativamente  al  personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per
          la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di euro per
          l'anno  2007,  14  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e 20
          milioni di euro per l'anno 2009.
              (Omissis).
              1047.  Le  funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
          di   controllo   degli   organismi   pubblici   e   privati
          nell'ambito  dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari di
          qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
          repressione   frodi   di  cui  all'art.  10,  comma 1,  del
          decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986,  n.  462, che
          assume  la  denominazione   di "Ispettorato centrale per il
          controllo  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari" e
          costituisce  struttura  dipartimentale  del Ministero delle
          politiche agricole alimentari e forestali.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile
          2007,  n.  70  (Regolamento per il riordino degli organismi
          operanti  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari   e   forestali,   a   norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 32, del Trattato che istituisce la
          Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
          1203,   come   modificato  dall'art.  6,  del  Trattato  di
          Amsterdam  ratificato  con legge 16 giugno 1998, n. 209, e'
          il seguente:
              «Art.   32.   -   1.   Il   mercato   comune  comprende
          l'agricoltura  e  il  commercio  dei prodotti agricoli. Per
          prodotti  agricoli  si  intendono  i  prodotti  del  suolo,
          dell'allevamento  e  della  pesca,  come pure i prodotti di
          prima  trasformazione  che  sono in diretta connessione con
          tali prodotti.
              2.  Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
          inclusi,  le norme previste per l'instaurazione del mercato
          comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
              3.  I  prodotti  cui si applicano le disposizioni degli
          articoli da  39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
          costituisce l'Allegato I del presente Trattato.
              4.  Il  funzionamento  e lo sviluppo del mercato comune
          per   i   prodotti   agricoli  devono  essere  accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
              - Il  testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              «Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  ai precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del Ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi   dell'art.  19,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29;
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».