IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto  1982,  n.  777,  come  modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con  il  decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n.
82;
  Visto  il  decreto  2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto
ministeriale  21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze  alimentari  o  con sostanze d'uso personale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
  Visto  il  decreto  4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto
ministeriale  21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze  alimentari  o  con sostanze d'uso personale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
  Visto  il  decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto  il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica  degli  imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in   contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso
personale;
  Visto  il  decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del
decreto   ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti
l'autorizzazione  all'impiego  di due nuovi acciai inossidabili nella
fabbricazione  di  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con le
sostanze alimentari;
  Ritenuto   di   dover   provvedere  all'aggiornamento  del  decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
  Ritenuto    di   dover   procedere   per   ragioni   di   chiarezza
all'elaborazione  di  un  elenco coordinato degli acciai inossidabili
destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'11 gennaio 2007;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata  in  data  9  febbraio  2007  ai  sensi della direttiva n.
98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 12 ottobre 2007;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
                -  Il  testo  dell'art.  3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo   25 gennaio  1992,  n.  18  (Attuazione  della
          direttiva  n.  89/109/CEE  concernente  i  materiali  e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari), e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
          commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
          tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
          quindicimilioni».
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
          materiali  e  oggetti  destinati  a venire a contatto con i
          prodotti  alimentari  e  che  abroga  le  direttive  numeri
          80/590/CEE  e 89/109/CEE e' stata pubblicata nella G.U.U.E.
          serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
              -   Il  decreto  ministeriale  18 aprile  2007,  n.  82
          (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso
          personale.  Recepimento  della  direttiva  2005/79/CE),  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151,
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  ministeriale  7  agosto  1987,  n. 395,
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili  destinati a venire a contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 226 del 28
          settembre 1987.
              - Il  decreto  ministeriale  30 ottobre  1991,  n. 408,
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del
          28 dicembre 1991.
              -  Il  decreto  ministeriale  6 febbraio  1997,  n. 91,
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
          Recepimento   della   direttiva   n.   96/11/CE,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77 del 3 aprile
          1997.
              -  Il  decreto  ministeriale  4 agosto  1999,  n.  322,
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del
          16 settembre 1999.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              -  La  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  22 giugno  2998  che  prevede una procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   nomine   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  e' pubblicata nelle GUCE n. 204
          del 21 luglio 1998.