IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente
disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di
istruzione;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita», che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in
particolare l'art. 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3,
comma 1, lettera b);
Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli
scrutini finali di promozione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999,
n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14,
comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in
particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti
di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni
urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno
e di recupero;
Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante
modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante
norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione
dell'anno scolastico;
Ordina:
Art. 1.
Finalita' della valutazione negli istituti di istruzione secondaria
di II grado
1. La valutazione e' un processo che accompagna lo studente per
l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a
migliorare la qualita' degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel
piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica,
mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire
la qualita' del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi
specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.