IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente
l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari
opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle
domande di protezione internazionale presentate nel territorio
nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea
o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per
la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2005, n. L 326.
-L'art. 12 della legge 6 febbraio 2007 n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
40, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). -
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'art. 2, anche il seguente: nel caso in cui il
richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro,
ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato
abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine
sicuro, prevedere che la domanda di asilo e' dichiarata
infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non
ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in
cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono
essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di
provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento
italiano.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1990, n. 49.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
16 settembre 2004, n. 3031, abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n.
299.