IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Considerato che il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson) e' un fitofago estremamente pericoloso per un gran numero di latifoglie in grado di causare gravi danni al patrimonio forestale e agricolo nazionale; Considerato che e' stato recentemente introdotto in alcune aree del nord Italia; Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per contenere le popolazioni presenti e impedire la diffusione dell'organismo nocivo; Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis da paesi terzi; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La lotta contro Anoplophora chinensis e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.