IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno  diretto  della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi   di   sostegno  a  favore  degli  agricoltori,  e  successive
modificazioni ed integrazioni ;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio  del
26 settembre   2007,   recante   norme   specifiche  per  il  settore
ortofrutticolo,  che  modifica,  tra  l'altro, il regolamento (CE) n.
1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art.
110-unvicies, con l'art. 110-duovicies;
  Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti  trasformati  a  base di ortofrutticoli, in applicazione del
quale  e'  stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla
produzione di pomodoro da industria;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1580/2007  della  Commissione del
21 dicembre  2007,  recante modalita' di applicazione dei regolamenti
(CE)  del  Consiglio  n.  2200/1996,  n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del
29 ottobre  2004,  recante  modalita'  di  applicazione dei regimi di
sostegno  di  cui  ai  titoli  IV  e  IV bis  del regolamento (CE) n.
1782/2003,   come  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.
1548/2007 del 20 dicembre 2007 ;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile    2004,    recante   modalita'   di   applicazione   della
condizionalita',   della  modulazione  e  del  sistema  integrato  di
gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come
modificato   da   ultimo   dal  regolamento  (CE)  n.  1550/2007  del
20 dicembre 2007;
  Visto  l'art.  4,  comma 3,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24 giugno   2004,   n.   157,   convertito  con
modificazioni  nella  legge  3 agosto  2004,  n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione
nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea ;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  12541  del  21 dicembre 2006,
recante   disciplina   del   regime  di  condizionalita'  della  PAC,
modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;
  Considerato  che con il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del
22 ottobre  2007  e'  stato  disposto  di  applicare, per il pomodoro
consegnato  per  la  trasformazione,  il  sistema  transitorio di cui
all'art.  68-ter  del  regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la
durata  di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della
componente del massimale nazionale;
  Considerato    che,    in   attuazione   dell'art.   110-duovicies,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiamato decreto
ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 dispone altresi' di limitare
l'erogazione  dell'aiuto  previsto  dall'art.  68-ter del regolamento
(CE)  n.  1782/2003  ai soli produttori di pomodoro consegnato per la
trasformazione   associati   ad   una  organizzazione  di  produttori
riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o
ad  un  gruppo  di  produttori  riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del
medesimo regolamento;
  Ritenuto  che  il  rafforzamento delle organizzazioni di produttori
costituisce  un  obiettivo  primario  della  organizzazione comune di
mercato  del  settore  degli  ortofrutticoli  e  che appare opportuno
affidare   alle  stesse  un  ruolo  esclusivo  nella  gestione  della
contrattazione,  ai  fini  di  un  equilibrato  rapporto fra la parte
agricola   e   la   parte  industriale  nelle  filiere  dei  prodotti
ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
  Considerato  che l'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento
(CE)  n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilita'
di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri
obiettivi e non discriminatori;
  Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, anche al fine di
evitare  investimenti realizzati al solo scopo di percepire gli aiuti
comunitari,   all'impegno   di   realizzare  e  consegnare  ai  primi
trasformatori  una  produzione  non inferiore ad una quantita' minima
riferita alla resa regionale storica;
  Ritenuto  di  dover  prevedere,  in caso di consegne inferiori alla
quantita'  minima  sopraindicata,  una  proporzionale riduzione delle
superfici ammesse all'aiuto;
  Ritenuta   la   necessita'  di  definire  l'ammontare  dell'importo
dell'aiuto indicativo per il 2008, nonche' di emanare le disposizioni
necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie;
  Sancita  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 24 gennaio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Per gli scopi del presente decreto si intende per :
    a) «richiedente»:  ogni  agricoltore  che coltiva le superfici di
cui  agli  articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE)
n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pomodoro da industria;
    b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a
pomodoro   da  industria,  previsto  dagli  articoli  110-unvicies  e
110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
    c) «primo  trasformatore»:  ogni  utilizzatore  del  pomodoro  da
industria  di  cui  agli  articoli 110-unvicies  e  110-duovicies del
regolamento  (CE)  n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del
presente  decreto, che   esegue  la  prima  trasformazione al fine di
ottenere  uno  o piu' dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 2201/1996;
    d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che
soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento
(CE)  n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformita' con l'art. 4
del  medesimo  regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai
sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento.
    e) «consegna»:  ogni  operazione  che  comporti  la  fornitura di
pomodori  ad  un  primo  trasformatore,  in  forza  di un contratto o
impegno di conferimento;
    f) «Agea»:  l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento
(CE) n. 1290/2005;
    g) «Organismo  pagatore»:  l'Organismo  pagatore  riconosciuto ai
sensi  delle  vigenti  norme  nazionali, competente in base alla sede
legale o alla residenza dei produttori;
    h) «Regione»  la  regione  o la provincia autonoma competenti per
territorio.