IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni ; Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art. 110-unvicies, con l'art. 110-duovicies; Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pomodoro da industria; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 del 20 dicembre 2007 ; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del 20 dicembre 2007; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea ; Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione; Considerato che con il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 e' stato disposto di applicare, per il pomodoro consegnato per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della componente del massimale nazionale; Considerato che, in attuazione dell'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 dispone altresi' di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento; Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione; Considerato che l'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilita' di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori; Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, anche al fine di evitare investimenti realizzati al solo scopo di percepire gli aiuti comunitari, all'impegno di realizzare e consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una quantita' minima riferita alla resa regionale storica; Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla quantita' minima sopraindicata, una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto; Ritenuta la necessita' di definire l'ammontare dell'importo dell'aiuto indicativo per il 2008, nonche' di emanare le disposizioni necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie; Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2008; Decreta: Art. 1. Definizioni Per gli scopi del presente decreto si intende per : a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pomodoro da industria; b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a pomodoro da industria, previsto dagli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore del pomodoro da industria di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o piu' dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996; d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformita' con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento. e) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento; f) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005; g) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede legale o alla residenza dei produttori; h) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.