IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - «Legge Finanziaria 2007»; Visto l'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Visto che ai sensi dell'art. 11, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, occorre definire le modalita' di comunicazione e di trasferimento dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare. Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, deve essere redatto il documento di cui alla successiva lettere b); b) «UniMare», il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; c) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; d) «uffici di collocamento della gente di mare», gli uffici di collocamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; e) «soggetti obbligati», l'armatore ovvero le societa' di armamento fra comproprietari; f) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati, nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto; g) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dagli uffici di collocamento della gente di mare ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalita' stabilite nell'allegato D in conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; h) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera g).