IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231,  concernente  Regolamento  recante  disciplina  del collocamento
della  gente  di  mare,  a  norma  dell'art.  2,  comma 4 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
  Visto  l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - «Legge Finanziaria 2007»;
  Visto  l'art.  114  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159
- Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  concernente  Disciplina  dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38;
  Visto  che  ai  sensi  dell'art. 11, comma 5 del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  231/2006,  occorre  definire  le
modalita'   di  comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  delle
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «modulo»,  modello in base al quale, ai fini degli adempimenti
degli  obblighi  previsti  dal  presente  provvedimento,  deve essere
redatto il documento di cui alla successiva lettere b);
    b) «UniMare»,  il  modulo  per  le comunicazioni obbligatorie dei
datori  di  lavoro della gente di mare di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;
    c) «servizi  competenti»,  i  servizi di cui all'art. 1, comma 2,
lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    d) «uffici  di  collocamento  della gente di mare», gli uffici di
collocamento  di  cui  all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;
    e) «soggetti   obbligati»,   l'armatore  ovvero  le  societa'  di
armamento fra comproprietari;
    f) «soggetti   abilitati»,  i  soggetti  obbligati,  nonche'  gli
organismi  che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le
comunicazioni in loro nome e per conto;
    g) «servizi   informatici»,  le  procedure  applicative  messe  a
disposizione  dagli  uffici  di  collocamento  della gente di mare ai
soggetti  abilitati  per  consentire  la trasmissione informatica dei
moduli, secondo le modalita' stabilite nell'allegato D in conformita'
a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
    h)  «data  certa  di  trasmissione»,  la  data  risultante  dalla
procedura  di  validazione  temporale attestante il giorno e l'ora in
cui  il  modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla
precedente lettera g).