IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto dirigenziale n. 825/2004 in data 26 ottobre 2006
con  il  quale  e' stato designato il Laboratorio LA.P.I. S.p.A. alle
esecuzioni delle prove di valutazione per taluni prodotti antincendio
dell'allegato  A.1/3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
6 ottobre 1999, n. 407, limitatamente al modulo B;
  Viste  le  istanze  rispettivamente  in data 9 luglio 2007 prot. n.
345C/07/CA  e  in data 22 novembre 2007 prot. n. 563/C/07/CA, con cui
LA.P.I.  -  Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A, - con sede a Prato
(Firenze),  via  della Quercia, 11 - ha chiesto di essere autorizzato
all'esecuzione  delle  procedure  di valutazione della conformita' CE
degli  equipaggiamenti  marittimi di cui all'allegato A1 parte 3ª del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407 e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto n. 136/2002 del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie  di  Porto  con  il  quale  viene  costituito  un  Gruppo
Ispettivo  allo  scopo  di esperire le verifiche presso gli organismi
richiedenti   la   designazione  di  cui  al  succitato  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;
  Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la
sede del laboratorio LA.P.I. nei giorni 5 e 6 luglio 2007;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con
il dp. prot. n. 8741 del 10 dicembre 2007;
  Preso   atto  degli  obblighi  attuativi  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la
designazione  e  la  verifica  periodica biennale degli organismi che
procedono  alla  valutazione  della  conformita' dell'equipaggiamento
marittimo  elencato  nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo
quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Societa' LA.P.I. - Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A, - con
sede  a  Prato  (Firenze),  via della Quercia, 11, e' designato quale
organismo  di  prova, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  ottobre  1999,  n.  407  per l'esecuzione delle
procedure  di  valutazione  della  conformita' ai requisiti, previsti
dagli   strumenti   internazionali  indicati  nell'allegato  A.1  del
predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, per i seguenti
equipaggiamenti marittimi:
Moduli B + D
  A.1/3.1 Sottofondo di copertura del ponte di coperta;
  A.1/3.3 Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumento protettivo;
  A.1/3.5 Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti;
Moduli B + D + F
  A.1/3.11 Divisioni di classe A e B resistenza al fuoco;
  A.1/3.13 Materiali non combustibili;
  A.1/3.14   Materiali   diversi   dall'acciaio  per  tubolature  che
attraversano divisioni di classe A e B;
  A.1/3.15 Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione
di  olio  combusibile  -  tubolature  e raccordi, valvole, tubolature
flessibili e relativi dispositivi di montaggio;
  A.1/3.16 Porte tagliafuoco;
  A.1/3.17 Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco;
  A.1/3.18 Superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata
attitudine   alla   propagazione   della   fiamma.   Impiallacciature
decorative;  sistemi  di  pitturazione;  rivestimenti  di  pavimenti;
rivestimenti delle coibentazioni delle tubolature;
  A.1/3.19 Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi;
  A.1/3.20 Tappezzerie di mobili;
  A.1/3.21 Componenti per letti;
  A.1/3.22 Sbarramenti antincendio;
  A.1/3.23  Condotti  di  materiale non combustibile che attraversano
divisione di classe A;
  A.1/3.24   Canalizzazioni   per  cavi  elettrici  che  attraversano
divisioni di classe A;
  A.1/3.25 Finestre e portellini;
  A.1/3.26   Attraversamenti   nelle   divisioni   di   classe   «A».
Canalizzazioni  per  cavi  elettrici;  attraversamenti di tubolature,
condotte, giunzioni;
  A.1/3.27   Attraversamenti   nelle   divisioni   di   classe   «B».
Canalizzazioni  per  cavi  elettrici;  attraversamenti di tubolature,
condotte, giunzioni;
  A.1/3.29 Manichette da incendio;
  A.1/3.32  Materiali per limitare la propagazione del fuoco (eccetto
mobili) per imbarcazioni ad alta velocita';
  A.1/3.33  Materiali per limitare la propagazione del fuoco (mobili)
per imbarcazioni ad alta velocita';
  A.1/3.34  Divisioni  resistenti  al  fuoco per imbarcazioni ad alta
velocita';
  A.1/3.35 Porte tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocita';
  A.1/3.36 Sbarramenti antincendio su imbarcazioni ad alta velocita';
  A.1/3.37  Attraversamenti  nelle  divisioni resistenti al fuoco per
imbarcazioni  ad  alta velocita' - canalizzazioni per cavi elettrici,
attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni ecc.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° febbraio 2008
             Il comandante generale amm. isp. capo (cp)
                             Pollastrini