IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007,
n.   244  (legge  finanziaria  2008),  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione, del
15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88
del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea  agli  aiuti  di
importanza minore;
  Visto  l'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Il  credito  d'imposta  previsto dall'art. 1, com-ma 233, della
legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  si applica ai soggetti esercenti
esclusivamente   attivita'  di  rivendita  di  generi  di  monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa. Si intendono rivendite
di generi monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre
1957,  n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento
di  esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.
  2.  Ai  soggetti  rientranti  nella  definizione di piccole e medie
imprese  ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 18 aprile 2005 che, oltre all'attivita' di rivendita di generi di
monopolio,  svolgano in via prevalente altre attivita' commerciali di
vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti
e  bevande,  si  applica il credito d'imposta previsto nei successivi
commi da  228 a 232 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai
fini  del  presente  decreto,  si considera prevalente l'attivita' in
relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti
al  lordo  del  prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo
d'imposta  precedente  a  quello per il quale e' richiesto il credito
d'imposta.