IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, com-ma 233, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti esclusivamente attivita' di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa. Si intendono rivendite di generi monopolio quelle autorizzate in base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni. 2. Ai soggetti rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 che, oltre all'attivita' di rivendita di generi di monopolio, svolgano in via prevalente altre attivita' commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, si applica il credito d'imposta previsto nei successivi commi da 228 a 232 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attivita' in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' richiesto il credito d'imposta.