IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007,
n.   244  (legge  finanziaria  2008),  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della Commissione, del
15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88
del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea  agli  aiuti  di
importanza minore;
  Visto  l'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Il  credito  d'imposta  previsto dall'art. 1, com-ma 228, della
legge  24 dicembre  2007,  n.  244,  si applica ai soggetti esercenti
attivita'  commerciali  di  vendita  al  dettaglio  e  all'ingrosso e
attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella
definizione  di  piccole  e  medie  imprese  ai sensi del decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.
  2.  Ai  soggetti rientranti in tale definizione, ma che svolgano in
via  esclusiva  o  prevalente  l'attivita'  di rivendita di generi di
monopolio,  operanti in base a concessione amministrativa, si applica
il  credito di imposta previsto nei successivi commi da 233 a 237 del
citato  art.  1  della  legge  n.  244 del 2007. Ai fini del presente
decreto,  si considera prevalente l'attivita' in relazione alla quale
sono  stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo
corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a
quello per il quale e' richiesto il credito d'imposta.