IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, com-ma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti attivita' commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attivita' di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005. 2. Ai soggetti rientranti in tale definizione, ma che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si applica il credito di imposta previsto nei successivi commi da 233 a 237 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attivita' in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' richiesto il credito d'imposta.