IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  (di  seguito
denominato  TUIR)  approvato  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto, in particolare, l'art. 16, del predetto TUIR, concernente le
detrazioni  per  canoni  di  locazione,  come modificato dall'art. 1,
comma 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  il  comma 1-sexies  del  medesimo  art. 16 del TUIR il quale
dispone  che  qualora la detrazione di cui al citato art. 16 del TUIR
sia   di   ammontare  superiore  all'imposta  lorda  diminuita  delle
detrazioni  di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, e' riconosciuto un
ammontare  pari  alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, sono definite le modalita' di erogazione del predetto
ammontare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte   sui  redditi  e,  in  particolare,  gli  articoli 23  e  29
concernenti  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta  in  sede di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   concernente   il   regolamento   recante   modalita'   per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente  il  Regolamento  recante  norme per l'assistenza fiscale
resa  dai  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il  contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
il  quale  ha  previsto  che  l'imposta comunale sugli immobili possa
essere  versata con le modalita' di cui al citato decreto legislativo
n. 241 del 1997;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Attribuzione della detrazione di cui all'art. 16 del TUIR da parte
                       del sostituto d'imposta
  1.  A  decorrere  dall'anno  2008,  ai  soggetti che percepiscono i
redditi  di  cui  agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte
sui  redditi  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), la detrazione
spettante ai sensi dell'art. 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR,
nei  limiti  e  alle  condizioni  previste  nel  medesimo art. 16, e'
riconosciuta,   su   richiesta  dell'avente  diritto,  dai  sostituti
d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sede di effettuazione
delle   operazioni   di   conguaglio.  In  occasione  delle  medesime
operazioni  di  conguaglio e' riconosciuto, altresi', l'importo della
detrazione  di  cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha
trovato  capienza  nell'imposta  lorda  diminuita, nell'ordine, delle
detrazioni  di  cui  agli  articoli 12  e  13  del  citato  TUIR.  La
detrazione di cui all'art. 16 del TUIR e' attribuita sulla base della
dichiarazione   presentata   dall'avente  diritto  nella  quale  sono
indicati  gli  estremi di registrazione del contratto di locazione, i
requisiti richiesti dal medesimo art. 16, compreso il numero dei mesi
per  i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione e' adibito
ad  abitazione  principale, nonche' e' attestata l'assenza di redditi
ulteriori  rispetto  a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato
TUIR.
  2.  Ai fini del riconoscimento dell'importo della detrazione di cui
all'art.   16,   comma 1-sexies,  del  TUIR,  i  sostituti  d'imposta
utilizzano,  fino  a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute
disponibile  nel  periodo  di  paga  nel  quale  sono  effettuate  le
operazioni  di  conguaglio,  indicando nella certificazione unica dei
redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati  (CUD)  l'importo  non
attribuito   all'avente   diritto  per  insufficienza  dell'ammontare
complessivo  delle  ritenute  per  consentirne il recupero in sede di
dichiarazione dei redditi.