IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
             IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  (di  seguito
denominato  TUIR)  approvato  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto, in particolare, l'art. 12, del predetto TUIR, concernente le
detrazioni  per  carichi  di  famiglia,  come modificato dall'art. 1,
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  il  comma 1-bis  del  medesimo  art.  12 del TUIR secondo il
quale,  in  presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e'
riconosciuta  un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da
ripartire  nella  misura  del  50%  tra  i genitori non legalmente ed
effettivamente  separati,  ovvero,  in  proporzione  agli affidamenti
stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti civili del
matrimonio  ed  in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro da
attribuire a quest'ultimo per l'intero importo;
  Visto il comma 3 del medesimo art. 12 del TUIR il quale dispone che
qualora  la  detrazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 12 del
TUIR  sia  di  ammontare  superiore all'imposta lorda diminuita delle
detrazioni  di  cui  al  comma 1  del  medesimo art. 12, nonche' agli
articoli 13,  15  e 16 del TUIR, nonche' delle detrazioni previste da
altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare
pari  alla  quota  di  detrazione  che  non ha trovato capienza nella
predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia,
sono definite le modalita' di erogazione del predetto credito;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte   sui  redditi  e,  in  particolare,  gli  articoli 23  e  29
concernenti  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta  in  sede di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   concernente   il   regolamento   recante   modalita'   per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente  il  Regolamento  recante  norme per l'assistenza fiscale
resa  dai  centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e per i
dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e dai professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il  contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
il  quale  ha  previsto  che  l'imposta comunale sugli immobili possa
essere  versata con le modalita' di cui al citato decreto legislativo
n. 241 del 1997;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 149 del 29 giugno 2006 concernente la delega di funzioni
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, in materia di politiche
per  la  famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria
Bindi, detta Rosy;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Attribuzione del credito da parte del sostituto d'imposta
  1.  Il  credito  di cui all'art. 12, comma 3, del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917 (di seguito denominato TUIR),
spettante  a  partire  dall'anno  2008, e' riconosciuto dai sostituti
d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  ai  soggetti  che
percepiscono  i  redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR
che   hanno   effettuato  la  comunicazione  ai  sensi  del  comma 2,
lettera a),  secondo  periodo,  del  citato art. 23 e hanno attestato
l'assenza  di  redditi  ulteriori  rispetto a quelli di cui ai citati
articoli 49  e  50  del  TUIR  e  a  quelli  derivanti  dal  possesso
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative pertinenze.
  2.  Il  credito  e'  riconosciuto  sugli  emolumenti corrisposti in
ciascun  periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine,
il   sostituto  d'imposta  utilizza,  fino  a  capienza,  l'ammontare
complessivo  delle  ritenute  disponibile  in ciascun periodo di paga
ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la
completa  attribuzione  della  parte di credito spettante agli aventi
diritto  nel  singolo  periodo di paga, l'ammontare complessivo delle
ritenute  disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che
in  occasione  delle  operazioni  di  conguaglio  di  fine anno o per
cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a
rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.
  3.  Il  credito  di  cui  all'art.  12,  comma 3  del TUIR relativo
all'anno   2007  e'  richiesto  dagli  aventi  diritto  al  sostituto
d'imposta  che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49
e  50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle annotazioni della
certificazione  unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007,
l'ammontare  della  detrazione  erogata  che  non ha trovato capienza
nell'imposta  dovuta  dal dipendente. Qualora la certificazione unica
dei  redditi  di  lavoro  dipendente e assimilati relativa al periodo
d'imposta  2007  (CUD/2008)  sia  stata  rilasciata  da  un sostituto
d'imposta  diverso  da  quello che eroga i redditi nell'anno 2008, la
richiesta  del  credito  e' effettuata previa consegna della predetta
certificazione.
  4.  Nelle  ipotesi di cui al comma 3, l'attribuzione del credito e'
subordinata   all'attestazione   da   parte   degli   aventi  diritto
dell'assenza  di  redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a
quelli  derivanti  dal  possesso  dell'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze.  Il  predetto
credito e' attribuito nell'anno 2008 dai sostituti d'imposta in unica
soluzione utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle
ritenute  disponibile  nel  periodo  di paga, ovvero, nel caso in cui
esso  risultasse  insufficiente  a  consentire  in unica soluzione la
completa  attribuzione  del predetto credito, l'ammontare complessivo
delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.