La legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di
associazioni nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la
legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:
comma 1 b) che lo Stato, per incoraggiare e sostenere attivita'
di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di
integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la
tutela degli associati, possa concedere contributi agli enti ed alle
associazioni italiane, aventi sede in Italia;
comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle
associazioni italiane, aventi sede in Italia che, nello svolgimento
delle attivita' previste dai rispettivi statuti, «promuovano
l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti
l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni
forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche
condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita'
sociale».
A tal fine con la presente circolare si provvede a diramare le
opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.
1. Termine, modalita' di presentazione delle domande e
finanziabilita' delle stesse.
L'art. 3, comma 1, legge n. 476/1987, prevede come termine
perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31
marzo.
Pertanto, improrogabilmente entro tale termine e a pena di
inammissibilita', le domande di ammissione al contributo devono
essere predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da
compilarsi in ogni sua parte, sottoscritte dal legale rappresentante,
corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di
riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art.
1, comma 3, lettera b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente
richiamata al punto 3 della presente Circolare ministeriale e
indirizzate al Ministero della solidarieta' sociale, Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni
sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, via Fornovo, 8 -
00192 Roma.
L'invio deve avvenire tramite raccomandata a.r. o per mezzo di
corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente
autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un
incaricato dell'associazione, munito di apposita delega, nelle
giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:30 alle
ore 12:30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente
Direzione generale del Ministero, Divisione II, Associazionismo
sociale, rilascera' ricevuta con l'indicazione della data di
ricezione.
In caso di invio a mezzo raccomandata fara' fede la data impressa
sul timbro postale di invio.
L'invio della domanda e' ad esclusivo rischio del mittente,
rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli
eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
Ferma la perentorieta' del termine del 31 marzo, l'Amministrazione
procedente potra', per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere
agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate
irregolarita' di natura formale sui documenti gia' prodotti entro i
termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia gia' in possesso.
Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla
specificazione di documenti gia' presentati, rispetto ai quali
l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte
dell'istante.
L'ammissione al contributo e' comunque subordinata alla effettiva
disponibilita' delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti
di bilancio del Ministero.
2. Requisiti di ammissibilita'.
L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1, lettera a)
e b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono
possedere per accedere al contributo:
a) requisito dimensionale, ovverossia che le attivita' usualmente
svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si
richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del
territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da
oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della
domanda. L'espressione «sede» deve essere intesa nel senso di sede
operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile
all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta
all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con
una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie,
computer, linee telefoniche attive, ecc), la cui effettiva
operativita' possa essere comprovata da utenze intestate
all'associazione, nonche' dalla presenza di incaricati
dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato
servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si
desume dal successivo paragrafo 3 punto 7 della presente circolare,
dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al
fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della
Amministrazione;
b) requisito della democraticita', ovverossia che l'ente sia
organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la
piu' ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da
garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono
decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il
requisito della democraticita' si potra' desumere dalle disposizioni
degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle
associazioni e, in particolare, si esprimera' nelle previsioni
statutarie in materia di procedure di elezione degli organi di
direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.
La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a
contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci
regioni, a condizione che l'attivita' svolta da detti soggetti sia
riconosciuta di «evidente funzione sociale» a norma dell'art. 2,
comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge
n. 438/1998.
Al riguardo, si fa presente che il predetto requisito deve essere
desunto in modo incontrovertibile da un provvedimento emesso da
un'Amministrazione statale, nel quale si attesta che l'attivita'
complessivamente svolta dall'associazione per il raggiungimento dei
fini statutari sia da ritenersi di evidente funzione sociale, avendo
l'associazione dimostrato il concreto perseguimento delle finalita'
istituzionali e che, per effetto della sua azione, sono stati
ottenuti risultati socialmente evidenti, cioe' riconosciuti da
molteplici soggetti, presenti anche al di fuori del territorio locale
(o della regione) in cui l'associazione ha posto la sede legale.
L'attestato deve essere stato rilasciato nel triennio precedente alla
data di presentazione della domanda di cui alla presente circolare.
Si precisa al riguardo che la predetta attestazione, ove
necessario, potra' essere richiesta a qualsiasi Amministrazione
statale e, in particolare, a quelle che possano, in ragione di
rapporti intercorsi con l'associazione richiedente per la
realizzazione delle attivita' statutariamente previste, attestare il
possesso del suddetto requisito, come sopra esplicitato.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g)
della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'art.
2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione,
sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti
richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.
3. La documentazione da allegare alla richiesta.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonche'
della acquisizione da parte della Amministrazione degli elementi
sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla
ripartizione delle risorse disponibili (che e' effettuata secondo i
criteri numerico-quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3 della
legge n. 438/1998), e' necessario che la domanda di contributo sia
corredata dalla seguente documentazione:
1. Il programma delle attivita' idoneo ad illustrare, secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 476/1987, che
esso:
a) deve essere attuato a livello nazionale;
b) e' relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
c) e' corredato dai relativi impegni finanziari.
Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del
contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della legge n.
438/1998, nel quale si fa espresso riferimento al programma delle
attivita' di cui alla su indicata legge n. 476/1987, si chiede di
indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere
omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute
dall'associazione al 31 dicembre 2007:
a) telefonia;
b) energia elettrica;
c) pulizia dei locali;
d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste
settoriali, etc.);
e) organizzazione e/o partecipazione a convegni e a seminari;
f) cancelleria e attrezzatura d'ufficio.
Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:
a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del
programma di attivita' per il quale si chiede il contributo;
b) le specifiche attivita' di cui si prevede lo svolgimento,
includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonche',
per ciascuna delle attivita' proposte, le fasi di realizzazione;
c) il modello di valutazione dei risultati del programma, anche
al fine di rilevare informazioni e dati che consentano di dimostrare
la funzione sociale effettivamente svolta dal richiedente nello
svolgimento delle attivita' previste;
d) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di
coinvolgere nelle attivita' programmate (numero, tipo e modalita' di
coinvolgimento e/o fruizione);
e) i principali risultati attesi.
2. copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia
possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le
caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione
(art. 3 comma 2, lettera a della legge n. 476/1987);
3. copia del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale
viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera
b della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne
documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della
domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo
preposto;
4. copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un
rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della
presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i
contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province e loro associazioni o consorzi (art. 3, comma 2,
lettera c della legge n. 476/1987). L'ammontare complessivo dei
predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa
dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da
fac-simile allegato alla presente circolare. Si precisa che per la
presentazione del predetto documento non e' ammessa alcuna proroga
rispetto ai termini previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n.
476/1987;
5. l'attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o
parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del
bilancio sociale (art. 3, comma 2, lettera d della legge n.
476/1987);
6. una relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente
(art. 3, comma 2, lettera e della legge n. 476/1987), articolata nei
seguenti punti:
a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi
del programma di attivita';
b) attivita' svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la
data di avvio e di conclusione);
c) soggetti coinvolti o fruitori delle attivita' svolte
(numero, tipo e modalita' di coinvolgimento e/o fruizione);
d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli
effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle
attivita' dell'associazione;
7. la dichiarazione del legale rappresentante che attesti a) il
numero, b) l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi
effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente
paragrafo 2 («Requisiti richiesti», lettera a) e c) il numero degli
associati in regola con il pagamento della quota associativa per
l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo
(art. 3, comma 2, lettera f della legge n. 476/1987);
8. la indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno
partecipato alla realizzazione delle attivita' e/o hanno direttamente
fruito delle iniziative attuate dall'associazione, dal cui computo
vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde
consentire la ripartizione del 20% di cui all'art. 1, comma 3,
lettera b) della legge n. 438/1998;
9. per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n.
476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente
funzione sociale, dovra' essere prodotto un attestato, rilasciato da
un'amministrazione statale, secondo quanto gia' indicato al penultimo
capoverso del paragrafo 2 («Requisiti richiesti») della presente
circolare, nel quale si riconosca tale condizione e, altresi', una
relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art.
2 della su indicata legge per l'accesso al contributo, come previsto
dall'art. 3, comma 2, lettera g) della citata legge n. 476/1987;
10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la
sede legale dell'associazione e' situata nel territorio nazionale.
11. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la
sede situata nel territorio nazionale e' idonea alla effettuazione
delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4
(«Rendiconto, controlli e responsabilita»).
4. Rendiconto, controlli e responsabilita'.
Una volta completate le attivita' progettuali per le quali e' stato
assegnato il contributo, le associazioni, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge n. 476, 19 novembre 1987, dovranno trasmettere
alla Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi
concessi (secondo lo schema di cui agli Allegati 1a e 1b).
I rendiconti, corredati dai programmi di attivita', saranno diffusi
sul sito istituzionale del Ministero della solidarieta' sociale.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla verifica
della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo
richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Nel caso
dalle suddette verifiche dovesse emergere la non veridicita' delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di
contributo, l'Amministrazione e' tenuta ad informare gli organi
competenti per le determinazioni del caso.
Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione
deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni
non veritiere incorrera' nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando
la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle
somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data
dall'erogazione del contributo.
La presente circolare e relativi allegati sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 febbraio 2008
Il Ministro: Ferrero