IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite massimo di spesa di Euro 45.000.000,00; Visto il decreto ministeriale n. 40940 del 15 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2007, nel limite di spesa complessivo di Euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2008; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, relativamente all'anno 2008, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di Euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti: Euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; Euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.