IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2,  comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008,  la  concessione dei
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con  piu'  di  50  dipendenti,  delle  agenzie  di viaggio e turismo,
compresi  gli  operatori  turistici con piu' di 50 dipendenti e delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite massimo di
spesa di Euro 45.000.000,00;
  Visto il decreto ministeriale n. 40940 del 15 maggio 2007, adottato
ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre
2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
2005,  n.  248,  con il quale e' stata autorizzata la concessione dei
trattamenti  di  integrazione  salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente  all'anno 2007, nel limite di spesa complessivo di Euro
45.000.000,00,  per  le  imprese  esercenti attivita' commerciale che
occupino  piu'  di  50  dipendenti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo,compresi  gli  operatori  turistici  con  piu'  di  cinquanta
dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale  che  occupino  piu'  di 50 dipendenti, per le agenzie di
viaggio  e  turismo,  compresi  gli  operatori  turistici con piu' di
cinquanta  dipendenti  e  per  le imprese di vigilanza con piu' di 15
dipendenti,  la concessione dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita', per l'anno 2008;
  Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi
dei sopra richiamati trattamenti;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e' autorizzata, relativamente all'anno 2008, la concessione dei
trattamenti  di  integrazione  salariale straordinaria e di mobilita'
per  le  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di
50  dipendenti,  per  le  agenzie  di viaggio e turismo, compresi gli
operatori  turistici  con  piu'  di 50 dipendenti e per le imprese di
vigilanza  con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo
di Euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti:
    Euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale;
    Euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.