IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
  Visto  l'art.  1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  dispone  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione
delle  abitazioni  di  categoria  catastale A1, A8 e A9, si detrae un
ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile;
  Visto  l'art.  1,  comma 7, primo periodo della medesima legge, che
prevede  che  la  minore  imposta  che  deriva  dall'applicazione del
comma 5  e'  rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato,
ai singoli comuni;
  Visto  il  successivo periodo del medesimo art. 1, comma 7 il quale
stabilisce  che  entro  il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno
definisce  il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del
mancato gettito previsto;
  Visto  il  terzo  periodo  del  medesimo  art. 1, comma 7, il quale
dispone che i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno il modello
compilato entro la data del 30 aprile 2008;
  Visto  l'art.  1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007, il
quale   prevede   che   l'ammontare  del  trasferimento  compensativo
riconosciuto   in   via   previsionale  e  dell'eventuale  conguaglio
spettante a ciascun comune a fronte della diminuzione del gettito ICI
e'  determinato  con  riferimento  alle  aliquote  e  alle detrazioni
vigenti alla data del 30 settembre 2007;
  Ritenuta  la  necessita' di definire il modello di certificazione e
di individuare le modalita' di trasmissione;
  Acquisito  il  parere  del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia del territorio;
  Sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Modello di certificazione e modalita' di trasmissione
   1. E'  approvato  il modello di certificazione di cui all'allegato
A,  che fa parte integrante del presente decreto. Il modello, redatto
in  doppio  originale,  e' sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario   e   dal  responsabile  dell'ufficio  tributi,  i  quali
attestano  che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente
al  minore  gettito  ICI  previsto  per  l'anno 2008, derivante dalla
ulteriore  detrazione  dell'imposta  dovuta per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 1, comma 5,
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle abitazioni
di  categoria  catastale  A1,  A8  e  A9,  calcolato sulla base delle
aliquote  e  delle  detrazioni  vigenti  al  30 settembre  2007, come
previsto dall'art. 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I  comuni,  entro  il  termine del 30 aprile 2008, inoltrano, in
duplice  copia,  la certificazione di cui all'allegato A del presente
decreto  alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente,
all'Ufficio  di  Presidenza della giunta regionale per i comuni della
regione  Valle  d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province
autonome di Trento e Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto
Adige,  i  quali  provvedono a trasmettere, anche per via telematica,
una   copia   della   certificazione   al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  - Direzione
centrale della finanza locale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2008
                                        Il capo dipartimento: Troiani