IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n. 366 recante
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
comunicazioni»;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 concernente il
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche e successive modificazioni
(di seguito Codice);
  Visto  in  particolare  l'art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto
Codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;
  Visto l'art. 25 del suddetto Codice che disciplina l'autorizzazione
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
  Visto  l'art.  32,  del  suddetto  Codice  che reca disposizioni in
materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale;
  Visto  l'art.  36  del  suddetto Codice recante norme in materia di
«Modifica  dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma 1
ove  e'  stabilito  che  «I  diritti,  le  condizioni  e le procedure
relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti
di  installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo
in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»
  Visto  l'art.  76  del  suddetto  Codice recante nome in materia di
«Numeri  di  emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo»
ed  in particolare il comma 2 ove e' stabilito che il Ministero delle
Comunicazioni  «provvede  affinche',  per  ogni chiamata al numero di
emergenza   unico   europeo   «112»,  gli  operatori  esercenti  reti
telefoniche   pubbliche   mettano   a  disposizione  delle  autorita'
incaricate  dei  servizi  di  soccorso  e di protezione civile, nella
misura  in  cui  sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all'ubicazione del chiamante»;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   Garanzie  nelle
Comunicazioni   n.   11/06/CIR  «disposizioni  regolamentari  per  la
fornitura   di   servizi   VoIP  (Voice  over  Internet  Protocol)  e
integrazione del piano nazionale di numerazione»;
  Vista   la   procedura   di   infrazione  2006/2114  avviata  dalla
Commissione  europea  in  data 10 aprile 2006 ai sensi dell'art. 2126
del Trattato C.E.;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006;
  Visti  i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero delle
comunicazioni  con  gli  operatori esercenti reti telefoniche fisse e
mobili, istituiti sulla base del citato art. 36, comma 1 del Codice;
  Visti  gli  esiti  delle  riunioni tenute presso il Ministero delle
comunicazioni  con  gli  operatori esercenti reti telefoniche fisse e
mobili;
  Ritenuto di dare attuazione al citato art. 76 del Codice;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Accesso al servizio 112 NUE
  1.  Dal  centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del
presente  decreto  tutte le chiamate originate dalle reti telefoniche
fisse  e  mobili verso i numeri di emergenza 112 e 113, devono essere
consegnate  ai  punti  di interconnessione con il formato di «Routing
Number»  di  cui  all'allegato  1  del  presente  decreto  secondo le
tempistiche  di  attivazione  per  Provincia  previste in allegato 5.
L'operatore  al  quale e' affidata la raccolta delle chiamate verso i
numeri di emergenza 112 e 113 e' tenuto a garantire per un periodo di
24  mesi  che  le  chiamate  siano  consegnate  anche nel caso in cui
pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalita' tecniche
in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.