IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Vista l'istanza del 1° febbraio 2008, pervenuta il 6 febbraio 2008,
con  le  quali  l'avv.  Corrado  Conti  nato  a Citta' Sant'Angelo il
16 giugno   1933,   in   qualita'   di  legale  rappresentante  della
associazione  non  riconosciuta  «Conciliatore Bancario -Associazione
per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,  finanziarie  e
societarie   -   ADR»,   chiede  che  vengano  inseriti  ulteriori  6
conciliatori;
  Visto  il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo
costituito  dall'associazione  «Conciliatore  Bancario - Associazione
per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,  finanziarie  e
societarie  - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria»,
e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
  Visti i PPDG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007 e 5 novembre 2007 con i
quali e' stato ampliato il numero dei conciliatori;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera e)  del decreto
ministeriale  23 luglio  2004,  n.  222 il conciliatore e' la persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione;
    che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3,  lettera f)  del  decreto
ministeriale  23 luglio  2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
    che  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1  del decreto ministeriale
23 luglio  2004,  n.  222 l'organismo di conciliazione richiedente e'
tenuto   ad   allegare   alla  domanda  di  iscrizione  l'elenco  dei
conciliatori  che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento del
servizio;
  Verificato che i conciliatori nelle persone di:
    prof.  Alberici  Adalberto,  nato  a Sorengo Lucano (Svizzera) il
4 novembre 1946 (rapporto non in esclusiva);
    prof. avv. Benincasa Maurizio nato a Catanzaro il 14 gennaio 1967
(rapporto non in esclusiva);
    avv. Alvaro Antonio nato a Messina il 1° giugno 1955 (rapporto in
esclusiva);
    prof.  Marano  Pierpaolo  nato  a  Cosenza  il  1° settembre 1965
(rapporto in esclusiva);
    dott.  Pozzoli Marco Antonio nato a Desio (Milano) il 21° gennaio
1956 (rapporto in esclusiva);
    prof.  Santoro  Vittorio nato a Napoli il 16 marzo 1950 (rapporto
in esclusiva);
sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nell'art.  4,  comma 4,
lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
  Visti  i  regolamenti  adottati con i decreti ministeriali n. 222 e
223 del 23 luglio 2004;
                              Dispone:
  La  modifica  dei  PPDG 23  gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio
2007  e  5 novembre  2007  d'iscrizione  nel registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del
decreto   legislativo  17 gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non
autonomo   costituito   dalla   associazione  «Concillatore  Bancario
-Associazione   per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,
finanziarie  e  societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle
Botteghe Oscure n. 54 (C.F. e P.I. 08934091003) denominato «Organismo
di   conciliazione   bancaria»,  limitatamente  alla  parte  relativa
all'elenco dei conciliatori.
  Dalla  data  del  presente  provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto  dall'art.  3,  comma  4,  lettera a)  i  e b) i del decreto
ministeriale  23 luglio  2004  n.  222  deve  intendersi  ampliato di
ulteriori 6 unita':
    prof.  Alberici  Adalberto,  prof.  Avv. Benincasa Maurizio, avv.
Alvaro  Antonio, prof. Marano Pierpaolo, dott. Pozzoli Marco Antonio,
prof. Santoro Vittorio.
  Resta  ferma  l'iscrizione  al n. 3 del registro degli organismi di
conciliazione,  con  le  annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del
decreto ministeriale n. 222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   Responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 15 febbraio 2008
                                          Il direttore generale: Papa