LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108,  comma 2,  del  decreto legislativo 24 febbraio
1998,   n.   58,   che   impone  a  chiunque  venga  a  detenere  una
partecipazione   superiore   al   novanta   per  cento  del  capitale
rappresentato  da  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in un mercato
regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla
negoziazione  in  un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta
se  non  ripristina  entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con
la  quale  si  stabiliscono  i  «criteri generali per l'esercizio dei
poteri  previsti  dall'art.  112  del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58,  in materia di modifica della percentuale di flottante
rilevante  per  l'offerta  pubblica  di  acquisto  residuale indicata
dall'art. 108 del medesimo decreto»;
  Vista  la  comunicazione  del  4 febbraio 2008 effettuata, ai sensi
dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  da  Intesa  Sanpaolo S.p.A. in relazione all'offerta pubblica di
acquisto  diretta  a  conseguire  la totalita' delle azioni ordinarie
emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per  le  azioni  ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di
Firenze  S.p.A. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per
cento  stabilito  dall'art.  108, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  comunicazione  di  Borsa Italiana S.p.A. del 20 febbraio
2008,  con  la quale la stessa ha segnalato il ricorrere per Cassa di
Risparmio  di  Firenze S.p.A. delle condizioni per l'innalzamento dal
90  per cento al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario della
percentuale  prevista dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  ai  fini dell'obbligo di acquisto delle
azioni  ordinarie  emesse  dalla  predetta  societa'  non  portate in
adesione alla citata offerta pubblica di acquisto;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. pari al 9,5 per cento,
corrispondente  ad  una  capitalizzazione, calcolata sulla base della
media  ponderata  dei  prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso
tra il 25 gennaio 2007 ed il 24 luglio 2007, pari a circa 455 milioni
di  euro,  e'  idonea  ad  assicurare  un  regolare  andamento  delle
negoziazioni;

                              Delibera:

  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  per  le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze
S.p.A.  la  percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del medesimo
decreto e' elevata al 90,5 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
    Roma, 4 marzo 2008
                                                Il Presidente: Cardia