L'AUTORITA'
    Nella  riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 6 febbraio 2008;
    Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249, recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
    Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003, n. 259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
    Vista  la  delibera  n.  314/00/CONS  del 1° giugno 2000, recante
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari categorie di clientela», pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  n.  160
dell'11 luglio 2000;
    Vista  la  delibera  n.  290/01/CONS  del 1° luglio 2001, recante
«Determinazioni  di  criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul  territorio  nazionale  delle  postazioni telefoniche pubbliche»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
    Vista  la  delibera  n.  330/01/CONS  del 1° agosto 2001, recante
«Applicazione   ed   integrazione   della   delibera  n.  314/00/CONS
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari categorie di clientela», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  199  del
28 agosto 2001;
    Vista  la  delibera  n.  14/02/CIR  del 20 dicembre 2002, recante
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio  universale  per  l'anno  2001»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;
    Vista  la  delibera  n.  16/04/CIR  del 23 dicembre 2004, recante
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio  universale  per  l'anno  2002»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;
    Vista  la  delibera  n.  67/05/CIR  del  5 ottobre  2005, recante
«Rinnovazione  del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per   l'anno   1999»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
    Vista  la  decisione  della  sezione sesta del Consiglio di Stato
dell'8 luglio 2003;
    Vista  la  delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
    Vista  la  delibera  n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui
all'art.   11  del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
    Vista  la  delibera  n.  167/05/CONS  del 25 maggio 2005, recante
«Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla
delibera  n.  469/04/CONS  e  affidamento dell'incarico relativo alla
verifica  della  contabilita'  regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e
2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali
aventi  notevole  forza di mercato e per il controllo del calcolo del
costo  netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio
universale per gli anni 2003 e 2004»;
    Vista  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  «Servizio
Universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web
dell'Autorita' in data 17 novembre 2004;
    Vista  la  relazione  finale  della  societa'  Europe  Economics,
acquisita  in  data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo
del  costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia
per l'anno 2003;
    Vista  la  delibera  n.  22/06/CIR  relativa  alla  consultazione
pubblica  concernente  la  proposta  di  provvedimento  su  «Servizio
universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione  del  costo  netto  per  l'anno  2003»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 17 agosto
2006;
    Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa a «Riapertura dei termini
della  consultazione  pubblica  indetta  con la delibera n. 22/06/CIR
recante   «Consultazione   pubblica   concernente   la   proposta  di
provvedimento  relativo  al: «Servizio universale: applicabilita' del
meccanismo  di  ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno
2003»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 251 del 27 ottobre 2006;
    Vista  la  delibera n. 28/07/CIR del 28 febbraio 2007 concernente
«Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e
valutazione   del  costo  netto  per  l'anno  2003»,  adottata  dalla
Commissione per le infrastrutture e le reti in data 28 febbraio 2007;
    Visto  lo  schema  di provvedimento adottato nella riunione della
Commissione  per  le  infrastrutture  e le reti del 18 luglio 2007 ed
inviato  al  Ministero  delle  comunicazioni  per  le  valutazioni di
competenza in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del
Codice delle comunicazioni;
    Vista  la nota del Ministero delle comunicazioni dell'11 dicembre
2007,  con  la  quale il medesimo dicastero esprime parere favorevole
allo schema proposto;
    Visti gli atti del procedimento istruttorio;
    Considerato quanto segue
                   (1) Il procedimento istruttorio
    1.  Con  la  delibera  n.  16/04/CIR  l'Autorita' ha stabilito la
necessita'  di effettuare una revisione complessiva della metodologia
di   calcolo  del  costo  netto  e  del  finanziamento  del  servizio
universale.
    2.  In  data  8 marzo  2006,  Europe  Economics  ha presentato la
relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di
determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo
IV  del  Titolo  II  del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11
dello  stesso  Codice.  La  relazione finale riporta, tra l'altro, le
principali  tematiche  metodologiche  che Europe Economics propone di
sottoporre   a   consultazione  pubblica  al  fine  di  acquisire  le
osservazioni da parte di tutti gli operatori interessati.
    3.  L'Autorita', effettuate le proprie valutazioni, ha sottoposto
a  consultazione  pubblica,  con  la  delibera n. 22/06/CIR, i propri
orientamenti  in  merito  alla metodologia di identificazione ex-ante
delle aree potenzialmente non remunerative e della telefonia pubblica
non   remunerativa,   del   calcolo  del  costo  netto,  nonche'  del
finanziamento del servizio universale.
    4.  In  ragione della complessita' delle tematiche trattate nella
delibera  n.  22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione
pubblica  hanno  richiesto  di  prorogare i termini per l'invio delle
proprie  osservazioni  con  particolare  riferimento  alle  questioni
relative agli aspetti di natura metodologica.
    5.  Con  la  delibera  n.  67/06/CIR  l'Autorita'  ha prorogato i
termini  stabiliti  dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte
degli  operatori,  di  contributi  e  memorie relativi alle tematiche
sulle quali l'Autorita' ha espresso il proprio orientamento.
    6.  Entro  i  termini  previsti  dalla delibera n. 22/06/CIR sono
pervenuti  i  contributi  e le osservazioni dai seguenti operatori di
comunicazioni  elettroniche:  Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone),
Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.
    7.  I  suddetti  operatori  di  comunicazioni elettroniche hanno,
inoltre,  illustrato all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi
nei  termini  previsti  dalla  delibera  n.  22/06/CIR,  i  documenti
prodotti  nel  corso  del  processo  di  consultazione  pubblica. Gli
operatori   Eutelia   e   Tiscali   hanno  presentato  e  illustrato,
nell'ambito di un'audizione, un documento congiunto.
    8.  In  seguito  all'emanazione  della delibera n. 67/06/CIR, gli
operatori  di  comunicazioni  elettroniche  Vodafone,  Wind e Telecom
Italia   hanno   presentato   documenti  integrativi  dei  contributi
precedentemente  inviati  e  gli  operatori  Wind e Telecom Italia li
hanno illustrati nell'ambito di due audizioni.
    9.  Con  il  presente  provvedimento l'Autorita' approva la nuova
metodologia  di  calcolo  del  costo  netto  del  servizio universale
sottoposta   a   consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera  n.
22/06/CIR. Le questioni poste a consultazione pubblica in ordine alla
revisione  metodologica,  contenute nel punto 11 dell'allegato B alla
delibera  n.  22/06/CIR  ed  i quesiti di cui al punto D del medesimo
allegato,  sono  riportati  in  allegato A al presente provvedimento.
Viene  altresi'  riportata,  nel  medesimo allegato A una sintesi dei
contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica.
                  (2) Le conclusioni dell'Autorita'
    10.   Relativamente   alla   definizione   del   bacino  di  aree
potenzialmente   non   remunerative  (quesito  D.1),  l'Autorita'  ha
effettuato  un'analisi  basata  su dati georeferenziati, acquisiti in
primo   luogo   dall'ISTAT.   L'analisi   dei  dati  ha  permesso  di
identificare  quelle variabili che piu' incidono nella definizione di
un'area  potenzialmente  non  remunerativa.  L'identificazione  delle
variabili,  e  la  definizione  delle relative soglie di riferimento,
sono  di  particolare  rilevanza alla luce del ruolo determinante che
esse  giocano  nello  stabilire  il bacino di aree potenzialmente non
remunerative  che  Telecom  Italia, sulla base di un'analisi ex-ante,
non  avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale. A
questo  proposito, l'Autorita' ha valutato come rilevanti le seguenti
variabili:  altitudine,  popolazione complessiva del comune, densita'
di   popolazione  del  comune,  reddito  pro-capite,  percentuali  di
abitazioni  ad uso non residenziali sul totale, percentuale di utenza
affari  sul totale, lunghezza della rete di distribuzione secondaria,
numero di coppie uscenti dalla centrale SL, presenza della tecnologia
SDH o di apparati DSLAM, distanza dell'area servita dal nodo di primo
livello che svolge funzioni di commutazione (o SGU).
    11. Nell'esercizio di valutazione delle variabili determinanti il
bacino di aree, l'Autorita' ha rilevato che, sebbene l'altitudine sia
un  buon  indicatore  per identificare le aree ad alto costo (a causa
dell'incidenza  della rete aerea rispetto a quella tradizionale), non
necessariamente l'altitudine e' un requisito per identificare le aree
che   possono  essere  annoverate  tra  le  aree  potenzialmente  non
remunerative.  In Italia, infatti, il livello di concentrazione della
popolazione,  anche  in  zone  montuose,  puo'  essere  relativamente
elevato.  Le  economie  di  densita' renderebbero quindi remunerative
anche zone montuose che Telecom Italia servirebbe a prescindere dagli
obblighi  di  servizio  universale.  D'altro  canto,  aree situate in
pianura potrebbero risultare non remunerative per effetto della bassa
densita'  di  popolazione  servita  che  comporta  un  elevato  costo
unitario di fornitura del servizio universale.
    12. Il requisito dell'altitudine, come definito nella delibera n.
22/06/CIR,  risulta  troppo stringente e pertanto l'Autorita' ritiene
che  debbano  essere considerate aree potenzialmente non remunerative
le  aree situate sia in zone di montagna sia in zone di collina sulla
base della definizione ISTAT.
    13.   La   metodologia   d'identificazione  del  bacino  di  aree
attualmente  utilizzata  da Telecom Italia prevede che la popolazione
del  comune  nel  quale  l'area si colloca non sia superiore a 10.000
abitanti.  L'Autorita'  ritiene che tale soglia sia troppo elevata in
quanto  include  un  numero eccessivo di comuni non caratterizzati da
economie   di   marginalita'  tali  da  renderli  potenzialmente  non
remunerativi.   Telecom   Italia  deve  pertanto  ricercare  le  aree
potenzialmente  non remunerative esclusivamente all'interno di comuni
con popolazione inferiore a 7.500 abitanti.
    14.  Sempre  in  merito alle economie di densita', l'Autorita' ha
analizzato  la distribuzione della densita' di popolazione dei comuni
italiani e sulla base di tale analisi ha determinato una soglia oltre
la  quale  Telecom  Italia non puo' includere aree potenzialmente non
remunerative  all'interno  del bacino. Tale soglia e' definita, sulla
base  dei dati ISTAT, in misura non superiore al 35° percentile della
distribuzione  della densita' di abitanti per chilometro quadrato per
comune.
    15.  Al  fine di evitare che aree a bassa densita' di popolazione
residente,   ma  potenzialmente  remunerative  (perche'  per  esempio
localita'   turistiche),   possano   impropriamente   essere  incluse
all'interno del bacino di aree, sono stati analizzati i dati relativi
al  numero  di  abitazioni  ad uso non residenziale nonche' il numero
degli  utenti  affari.  In  merito  all'utenza affari, l'Autorita' ha
rilevato  che l'Italia e' caratterizzata da una notevole incidenza di
imprese   di   piccole   e   medie   dimensioni   nonche'  di  liberi
professionisti.  Conseguentemente  una  definizione troppo stringente
della   soglia  di  utenti  affari  potrebbe  essere  fuorviante  per
presupporre  la  non  remunerativita'  di  un'area.  L'Autorita'  ha,
pertanto,  ritenuto di fissare per tali criteri due diverse tipologie
di  soglia.  Relativamente all'utenza affari, l'Autorita' ritiene che
Telecom  Italia possa includere nel bacino di aree potenzialmente non
remunerative  esclusivamente quelle aree che hanno una percentuale di
utenza affari inferiore alla percentuale media nazionale.
    16.  Per  quanto  attiene  alle  aree caratterizzate da una bassa
percentuale  di  popolazione residente, al fine d'identificare quelle
aree  interessate  da  attivita'  turistiche  o  da  altre  attivita'
produttive  (quali  anche  studio),  l'Autorita'  ritiene  necessario
introdurre  un  criterio che tenga conto della presenza di abitazioni
non  utilizzate  tra  le abitazioni ad uso non residenziale (indicate
anche  come  «non  occupate»).  Cio',  infatti, permette di escludere
quelle  aree  che,  seppur caratterizzate da una bassa percentuale di
abitazioni  ad  uso  residenziale,  presentano comunque significative
attivita'  turistiche  o  produttive che le qualificano come aree che
Telecom  Italia  avrebbe  servito  anche  in  assenza  di obblighi di
servizio  universale.  L'Autorita',  ritiene, pertanto che le aree SL
situate nei comuni caratterizzati da una percentuale di abitazioni ad
uso non residenziale superiore al 50% del totale delle abitazioni del
comune   possano   essere   qualificate   come   potenzialmente   non
remunerative.

                    ---->  Vedere a pag. 7  <----

    17.  Per  quanto  concerne  la  variabile del reddito pro-capite,
l'Autorita'  ritiene che il reddito mediano rappresenti adeguatamente
una  soglia al di sotto della quale Telecom Italia non servirebbe una
determinata  area  in  assenza  di  obblighi.  Pertanto,  l'Autorita'
conferma  l'orientamento  espresso  nella  consultazione  pubblica di
utilizzare  il  reddito mediano quale variabile di riferimento per la
determinazione delle aree potenzialmente non remunerative.
    18.  L'Autorita'  ha  ritenuto infine di valutare anche possibili
variabili   relative   alla   rete   per   identificare  quelle  aree
caratterizzate   potenzialmente  da  alti  costi  infrastrutturali  o
comunque  caratterizzate  da  elementi  di marginalita'. Un indice di
marginalita'  e'  dato  senz'altro dalla capacita' della centrale SL,
vale a dire dal numero di coppie uscenti dalla centrale. Un operatore
ha proposto di identificare in 2.500 coppie uscenti dalla centrale la
soglia   oltre   la   quale   non  considerare  l'area  servita  come
potenzialmente  non  remunerativa. Tale soglia appare essere coerente
con  gli  altri  criteri quali per esempio la popolazione massima del
comune,  fissata  in  7.500 abitanti, nel quale e' situata l'area SL.
L'Autorita'  ritiene,  pertanto,  che  il  numero  massimo  di coppie
uscenti  dalla  centrale debba essere inferiore a 2.500 per includere
un'area   potenzialmente   non   remunerativa   nel  bacino  di  aree
finanziabili con il meccanismo di ripartizione.
    19.  Gli  alti costi sono strettamente legati alla distanza delle
centrali  SL  dai  nodi  di  livello  1  (SGU)  e alle diseconomie di
densita'  presenti  nella  rete  di  accesso  esistente.  L'Autorita'
ritiene in primo luogo che le aree SL potenzialmente non remunerative
debbano essere collegate ai nodi di livello 1 da portanti trasmissivi
in  tecnologia  PDH.  L'Autorita'  ha, inoltre, valutato la lunghezza
della rete di distribuzione quale parametro per identificare tutte le
aree  a  bassa densita' di popolazione che possono essere qualificate
come  potenzialmente non remunerative a causa delle basse economie di
scala sfruttabili. A tale proposito, l'utilizzo della lunghezza della
rete  di distribuzione secondaria, quale parametro di selezione delle
aree    potenzialmente    non   remunerative,   potrebbe   comportare
l'esclusione  di  aree effettivamente in perdita in quanto situate in
zone  di  montagna  ad  alto  costo dove le economie di densita' sono
molto basse. Cio' si potrebbe verificare in quanto la lunghezza della
rete  di  distribuzione  di  Telecom  Italia  e' relativamente corta,
mediamente  tra le piu' corte in Europa. Piu' in particolare, la rete
d'accesso  in  rame  presenta una lunghezza media pari a 1,5 Km e una
lunghezza  inferiore  a  3 Km per il collegamento in rame del 90% dei
clienti.  Per  il  Regno  Unito  sono  necessari  quasi 4 Km e per la
Germania  5 Km per raggiungere la stessa percentuale di utenti. Negli
Stati  Uniti,  in  cui  la  densita'  della  popolazione  e' di molto
inferiore  rispetto  all'Europa,  sono invece necessari quasi 7 Km di
doppino.
    20.  In  Italia,  nelle  zone  di montagna caratterizzate da alti
costi e basse economie di densita', non e' infrequente il caso in cui
la  lunghezza  della rete di distribuzione secondaria e' estremamente
bassa  in  quanto  le  frazioni e nuclei abitati presentano una forte
concentrazione  delle  abitazioni  all'interno  di confini geografici
ristretti.  D'altra  parte,  le  aree  montane presentano una rete di
distribuzione primaria, tipicamente realizzata in palificazione (rete
aerea), spesso piu' lunga rispetto alla media nazionale. Come noto la
rete  in  palificazione  presenta  alti  costi di gestione in ragione
dell'alta   intensita'   dei   costi  di  manutenzione  preventiva  e
correttiva   causata   dalla   bassa  vita  utile  di  tali  portanti
trasmissivi.  Per  tali  ragioni,  gli alti costi delle aree montane,
oggetto   di   analisi   del   bacino   di  aree  potenzialmente  non
remunerative,   possono   essere  maggiormente  presenti  nella  rete
primaria, piuttosto che nella rete secondaria. E', pertanto, evidente
che l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative deve
tener  conto  anche  della  lunghezza  della  rete  di  distribuzione
primaria  in  quanto  un  parametro basato sulla sola rete secondaria
potrebbe   escludere  aree  di  montagna  che,  a  parita'  di  altre
condizioni,  presentano  tutte  le  caratteristiche di potenziale non
remunerativita' ed alto costo.
    21.  Sulla  base  di  quanto premesso, l'Autorita' ritiene che le
aree  SL  potenzialmente non remunerative debbano avere una lunghezza
della  rete  di  distribuzione per utente in ogni singola centrale SL
superiore  al  65°  percentile della distribuzione di tali lunghezze.
L'Autorita'  ritiene infine che le aree SL servite con tecnologia SDH
o  nelle quali siano stati istallati apparati DSLAM ovvero tecnologie
trasmissive  ad  alta  capacita' non possano essere annoverate tra le
potenzialmente  non remunerative che Telecom Italia non servirebbe in
assenza  di  obblighi  di  servizio  universale.  La presenza di tali
tecnologie  e'  infatti  un segnale inequivocabile di profittevolezza
potenziale  dell'area  SL  in quanto indica la capacita' dell'area di
attrarre  investimenti  nella  realizzazione  di una rete avanzata, a
piu'  alta  capacita'  trasmissiva,  la cui finalita' d'uso e' legata
alla  fornitura  di  servizi avanzati ad alta redditivita', oltre gli
obblighi di servizio universale, quali per esempio la trasmissione di
contenuti video via cavo o Internet ad alta velocita'.
    22. L'Autorita' conferma l'orientamento espresso in consultazione
pubblica  in  merito  al  fatto  che  ciascun  criterio,  tra  quelli
identificati,  costituisce  un requisito essenziale affinche' un'area
sia  eleggibile  tra  le  aree potenzialmente non remunerative per le
quali  Telecom Italia puo' richiedere il finanziamento qualora rilevi
un costo netto. In altre parole, tutti i parametri identificati nella
tabella    seguente    devono   essere   simultaneamente   rispettati
nell'esercizio  di  identificazione del bacino di aree potenzialmente
non  remunerative,  finanziabili  attraverso  il  fondo  del servizio
universale. Resta inoltre confermato l'orientamento dell'Autorita' in
relazione  al  quale  i  profitti  delle aree incluse all'interno del
bacino  sono  portati  in deduzione del costo netto complessivo delle
aree non remunerative.

Criteri  d'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative
      finanziabili attraverso il fondo del servizio universale

=====================================================================
             CRITERIO             |              SOGLIA
=====================================================================
                                  |Superiore all'altitudine che
                                  |identifica la collina e la
                                  |montagna sulla base della
Altitudine del comune.            |definizione ISTAT.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Minore di 7.500 abitanti sulla
Popolazione del comune.           |base dei dati ISTAT.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Minore del 35° percentile della
                                  |distribuzione di densita' di
                                  |abitanti per chilometro quadrato
Densita' di popolazione del       |per comune, sulla base dei dati
comune.                           |ISTAT.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Inferiore al reddito mediano
                                  |nazionale, sulla base dei dati
Reddito pro-capite del comune.    |ISTAT.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Numero di abitazioni ad uso non
Numero di abitazioni ad uso non   |residenziale superiore al 50% del
residenziale del comune.          |totale abitazioni del comune.
---------------------------------------------------------------------
Percentuale utenti affari         |Minore del 50% del totale clienti
dell'area SL.                     |dell'area SL.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Maggiore del 65° percentile della
                                  |distribuzione delle lunghezza
                                  |della rete di distribuzione per
Lunghezza della rete di           |utente in ogni singola centrale
distribuzione.                    |SL.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Presenza nell'area SL,
                                  |potenzialmente non remunerativa,
                                  |di tecnologie PDH e assenza di
                                  |tecnologie trasmissive ad alta
Tecnologie utilizzate nelle aree  |capacita' tra cui SDH, DSLAM e
SL.                               |GbE.
---------------------------------------------------------------------
Numero di coppie uscenti dalla    |
centrale SL.                      |Minore di 2.500.

    23.  Per  quanto  riguarda  la  definizione  della metodologia di
calcolo  degli  ammortamenti  e del capitale impiegato (quesito D.2),
l'Autorita'  osserva  in primo luogo che il metodo del valore residuo
del  capitale  impiegato  al  50%,  utilizzato  da Telecom Italia per
determinare  il costo netto, non trova applicazione in altri contesti
regolamentari  in ambito europeo. Si tratta, infatti, di un metodo di
valorizzazione  arbitrario la cui applicazione poteva trovare ragione
in  una fase di prima implementazione del calcolo del costo netto del
servizio  universale. Pertanto l'Autorita' ritiene che tale metodo di
valorizzazione   del   capitale   impiegato  non  debba  essere  piu'
utilizzato.
    24.  Nel  corso  della  consultazione  pubblica  un  operatore ha
proposto  di  implementare,  ai  fini del calcolo del costo netto, il
metodo della rata.
    25.  Come  gia'  descritto nelle considerazioni della delibera n.
22/06/CIR,  il metodo della rata consiste nella determinazione di una
rata  costante  tale  da  remunerare  la  quota  di ammortamento e il
capitale  impiegato  di  un cespite, data la vita utile e il tasso di
remunerazione del capitale.
    26.   L'Autorita'   ha   rilevato   che   i   principi  contabili
internazionali  prevedono  che  gli  ammortamenti  siano registrati a
quote costanti o decrescenti in relazione al depauperamento tecnico o
fisico  del cespite. Il metodo della rata si fonda invece su quote di
ammortamento crescenti e costo del capitale decrescente. Al di la' di
possibili  eccezioni,  l'Autorita'  non  ritiene  ragionevole  che  i
cespiti  impiegati nel settore delle telecomunicazioni si depauperino
a  quote annuali crescenti. Conseguentemente il metodo della rata non
puo'  essere impiegato per valorizzare gli ammortamenti e il capitale
impiegato di servizi di telecomunicazioni.
    27.  Nel  corso  della verifica del calcolo del costo netto degli
esercizi  2002  e  2003, Europe Economics ha inteso utilizzare per la
valorizzazione  del  capitale  impiegato il metodo del valore residuo
contabile dei cespiti.
    28.  L'Autorita'  ritiene che tale metodo sia il piu' appropriato
per  valutare  i  costi dei servizi soggetti a regolamentazione ed in
particolare per determinare il costo netto del servizio universale.
    29.  In  primo  luogo si osserva che tale metodo e' affidabile in
quanto  basato su dati desumibili dal bilancio certificato di Telecom
Italia.  In  secondo  luogo, la valorizzazione del capitale impiegato
con  il  criterio  del  valore  residuo  contabile  dei  cespiti  non
sovrastima  il  ritorno  complessivo  sull'investimento  dato appunto
dalla somma degli ammortamenti e del costo del capitale.
    30.  Il  grafico  sottostante mostra il ritorno complessivo su un
cespite di valore 100 e un tasso di remunerazione del capitale pari a
13,5% utilizzando differenti metodi di ammortamento.

                    ---->  Vedere a pag. 9  <----

    31.  Conseguentemente,  l'Autorita'  ritiene  che  il  metodo  di
ammortamento  piu'  appropriato  sia  il  metodo impiegato da Telecom
Italia  nella  predisposizione  del  proprio bilancio civilistico. In
tale  ambito,  infatti,  Telecom  Italia  determina la vita utile dei
cespiti in funzione della loro utilita' nel tempo e le relative quote
di    ammortamento   costanti   o   decrescenti   in   funzione   del
depauperamento,  cui  sono  soggetti  i cespiti. Il valore non ancora
ammortizzato  del  cespite  (valore  residuo) costituisce il capitale
impiegato,  al quale applicare il tasso di remunerazione del capitale
(WACC).  In  tal senso, l'Autorita' ritiene che il capitale impiegato
nella  fornitura  del  servizio  universale  debba  essere  calcolato
esclusivamente  sulla  base del valore residuo contabile, senza tener
conto  del  saldo  tra  attivita'  e passivita' correnti. Si osserva,
infatti,  che  il saldo contabile tra attivita' e passivita' correnti
si   riferisce   ad  attivita'  di  breve  periodo  che  si  limitano
all'esercizio  contabile.  Il  tasso  di  remunerazione  del capitale
invece e' determinato su variabili di durata pluriennale dal medio al
lungo  periodo  (anche  10 anni). Applicare il tasso di remunerazione
del  capitale,  calcolato  su basi pluriennali di lungo periodo, a un
costo   opportunita'   di   durata   annuale   tende  a  sovrastimare
impropriamente il costo netto.
    32.  Con  il  quesito  D.3, l'Autorita' aveva proposto in sede di
consultazione  pubblica  l'orientamento  di  utilizzare,  ai fini del
calcolo  del  costo  netto,  un  tasso  di remunerazione del capitale
afferente  alle  attivita'  di  servizio  universale. Al riguardo, si
osserva  che  in  ragione  del  fatto  che  la  rendicontazione delle
attivita'  di  servizio  universale dovra' essere riconciliata con la
contabilita'  regolatoria  e  il  bilancio  civilistico,  non  appare
ragionevole  differenziare  il tasso di remunerazione del capitale in
funzione   delle  varie  attivita'  offerte  da  Telecom  Italia.  La
differenziazione  del  tasso di remunerazione impedirebbe di fatto la
riconciliazione  tra  bilancio  civilistico  e  aggregati regolatori,
nonche'  tra  questi  ultimi  e  le attivita' di servizio universale.
L'Autorita'  pertanto  ritiene  che  il  predetto  orientamento debba
essere  rivisto  e  che quindi il tasso di remunerazione del capitale
applicabile  alle  attivita'  del  servizio universale deve essere lo
stesso di quello impiegato per finalita' regolamentari.
    33.  Il  tasso di remunerazione del capitale applicabile al costo
netto  degli  esercizi  contabili  2004-2005  risulta pertanto pari a
13,5%,   tenuto   conto   del  valore  stabilito  dalla  delibera  n.
344/01/CONS  e,  per gli esercizi contabili 2006 e successivi, pari a
10,2%,   avuto   riguardo  al  valore  stabilito  nella  delibera  n.
4/06/CONS,  fatte  salve  eventuali  modifiche  derivanti dalle nuove
analisi dei mercati.
    34.  In  merito al quesito D.4, l'Autorita' osserva che il metodo
FCM  e'  gia'  previsto dalla delibera n. 399/02/CONS, concernente le
linee  guida  sui  costi correnti ed e' raccomandato, anche in ambito
europeo, rispetto al metodo OCM. L'Autorita' ritiene pertanto che, in
merito ai costi correnti, il metodo FCM debba ancora essere applicato
per  il  calcolo  del costo netto del servizio universale. Per quanto
concerne,  invece,  il  trattamento  delle  minusvalenze, l'Autorita'
ritiene  che  un'efficiente  fornitura del servizio nel lungo periodo
debba  essere  valorizzata  esclusivamente sulla base delle attivita'
ricorrenti,  dalle  quali  sono  appunto escluse le minusvalenze e le
sopravvenienze.  Le  attivita' ricorrenti non tengono conto, infatti,
di  tutti  quei fatti straordinari d'impresa, quali le minusvalenze e
le sopravvenienze, che comportano variazioni significative di anno in
anno  e di segno sia positivo, sia negativo, sull'ammontare del costo
netto.
    35.  Relativamente  ai  quesiti  D.5  e  D.6, Europe Economics ha
affermato,  nella  propria relazione di conformita' che, in un ambito
di  servizio  universale,  i  costi incrementali di lungo periodo non
sono  appropriati e che, ai fini del calcolo del costo netto, i costi
dovrebbero  essere  valorizzati  attraverso  i  costi  effettivamente
sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce
un  finanziamento  dagli operatori di mercato attraverso il fondo del
servizio universale.
    36.  L'Autorita' osserva che nell'attuale sistema di contabilita'
dei  costi  e  separazione  contabile, disciplinato dalla delibera n.
399/02/CONS   e   dagli   obblighi   regolamentari,   derivanti   dai
provvedimenti  finali  delle  analisi  dei mercati, i cespiti inclusi
nell'aggregato  rete di accesso sono gia' valorizzati a costi storici
e i cespiti appartenenti alla rete di trasporto a costi correnti. Per
impedire  fenomeni di doppio conteggio o di trattamento extra sistema
di  poste  contabili,  e'  necessario  che il sistema di contabilita'
regolatoria  sia  omogeneo  e  dunque  basato  sugli  stessi principi
contabili,  per  ciascun  servizio  oggetto  di  misure regolamentari
inerenti alla contabilita' dei costi e separazione contabile.
    37.  L'Autorita',  con la delibera n. 22/06/CIR ha manifestato il
proprio  orientamento  di  non  piu'  utilizzare  i  modelli di costi
incrementali di lungo periodo prevedendo contestualmente una modifica
dell'Allegato 11 al Codice.
    38.   L'Autorita',   pertanto,   richiamando   espressamente   le
considerazioni   contenute  nella  delibera  n.  22/06/CIR,  conferma
l'orientamento  espresso  di  valorizzare  a  costi storici i cespiti
appartenenti  all'aggregato  rete  di  accesso  e  a costi correnti i
cespiti inclusi nell'aggregato rete di trasporto e che la metodologia
di   calcolo   del   costo  netto  debba  essere  basata  sui  costi,
efficientemente  sostenuti,  che  Telecom  Italia  avrebbe evitato di
sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.
    39.  In  merito all'applicazione delle basi di costo, l'Autorita'
fa  comunque presente che Telecom Italia, in quanto societa' quotata,
ha  facolta', sulla base dei nuovi principi contabili internazionali,
di  valorizzare  i  cespiti  al  cosiddetto  «fair value» o valore di
mercato  che  corrisponde,  in generale, ai costi correnti utilizzati
per  finalita'  regolatorie.  L'Autorita'  ritiene  che,  ai  fini di
garantire  una maggiore affidabilita' della contabilita' regolatoria,
gli  input  del  sistema e quindi i valori dei cespiti debbano essere
acquisiti  dal bilancio civilistico e non ri-valorizzati nel processo
di predisposizione della contabilita' regolatoria.
    40.  Per  quanto attiene alla telefonia pubblica, quesito D.7, si
tratta  di  definire due distinte fasi di valutazione; la prima volta
all'identificazione  del  parco di apparecchi telefonici pubblici che
Telecom  Italia  non  avrebbe  istallato  in assenza di obblighi e la
seconda  relativa  al  trattamento  dei vantaggi di mercato derivanti
dagli  apparecchi  telefoni  pubblici profittevoli che ricadono negli
obblighi di servizio universale.
    41.  Con  riferimento all'individuazione del numero di apparecchi
telefonici  pubblici, come piu' volte rilevato dai revisori nel corso
delle  verifiche  del  calcolo  del  costo  netto,  Telecom Italia ha
istallato  un  numero  di  ATP  superiori rispetto al minimo previsto
dalla  delibera  n. 290/01/CONS. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene
opportuno   confermare  quanto  proposto  in  sede  di  consultazione
pubblica,  ossia  di adottare l'approccio seguito da Europe Economics
che prevede che parte dei ricavi dagli ATP in eccesso siano attributi
in riduzione del relativo costo netto.
    42.  Per  quanto riguarda la valutazione dei vantaggi di mercato,
l'Autorita' ritiene che, analogamente a quanto effettuato per le aree
non  remunerative,  i profitti degli ATP che rientrano negli obblighi
previsti  dalla  delibera  n.  290/01/CONS  debbano essere portati in
riduzione del costo netto della telefonia pubblica.
    43.  Con  riferimento ai quesiti D.8 e D.9 relativi al meccanismo
di  ripartizione  del costo netto ed esenzione dalla contribuzione al
fondo,  gli  esiti  della consultazione pubblica hanno evidenziato la
necessita'   di   un   aggiornamento   del  calcolo  delle  quote  di
contribuzione   in  capo  agli  operatori  di  telecomunicazioni.  Al
riguardo,  l'Autorita'  ritiene  che  il  finanziamento  del servizio
universale  debba  avvenire  attraverso quote calcolate sulla base di
criteri  di  proporzionalita' e non discriminazione che tengano conto
di   tutti   i   principali   servizi   offerti   nel  settore  delle
telecomunicazioni.
    44.  In  tal  senso,  l'Autorita'  ritiene che i ricavi netti che
determinano  le  quote  di contribuzione di ciascun operatore debbano
includere  voci di costi e di ricavi di tutti i servizi offerti dagli
operatori  nel  settore  delle  telecomunicazioni,  ad  eccezione dei
servizi  offerti  in  mercati  emergenti  i quali, invece, dovrebbero
essere  esenti  da  effetti  derivanti dalle misure regolamentari. Lo
sviluppo  dei  servizi emergenti o avanzati non deve, infatti, essere
disincentivato  dalla  prospettiva di un conseguente incremento della
quota  di  contribuzione  al  finanziamento  del servizio universale.
L'identificazione  dei servizi emergenti o avanzati e delle modalita'
di inclusione dei relativi costi e ricavi, nel calcolo delle quote di
contribuzione,   resta  un  esercizio  allo  stato  complesso  e  dai
risultati  incerti.  Sul cosiddetto doppino telefonico, cosi' come su
rete  radio  mobile, possono essere veicolati servizi di trasmissione
dati  ad  alta  velocita'  quali  i  contenuti  televisivi e le video
conferenze,  nonche'  le  video  chiamate e la video sorveglianza. Si
tratta di servizi la cui domanda in taluni casi cresce lentamente, in
altri   a   tassi   piu'   elevati.  Cio'  puo'  modificare  in  modo
imprevedibile   le   quote   di   contribuzione   proprio  a  sfavore
dell'operatore  che  ha sviluppato in modo piu' competitivo, rispetto
agli altri operatori, un servizio innovativo.
    45.  In  una  prospettiva  di  una  complessa identificazione dei
servizi  emergenti  o avanzati, l'Autorita', coerentemente con quanto
indicato  nell'allegato  11  al  Codice  ritiene  che, debbano essere
inclusi  i  ricavi  e  costi di tutti i servizi di cui al Capo IV del
Titolo  II  del  Codice nonche' di collegamento a Internet offerti su
rete  fissa.  In tal senso, l'Autorita' ritiene che l'attuale calcolo
delle  quote  di  contribuzione  debba essere modificato ed includere
tutti  i  costi e ricavi afferenti i servizi di telefonia vocale, tra
cui  i  contributi  per  le  attivazioni/disattivazioni,  i canoni di
accesso  e delle offerte flat nonche' ricavi e costi da traffico e da
ricariche di carte pre-pagate. Con particolare riferimento al calcolo
dei  ricavi,  l'Autorita'  ritiene,  altresi',  che le voci di ricavo
comuni a piu' servizi, che includono il servizio di telefonia vocale,
quale  per  esempio  un  unico  canone di accesso per i servizi voce,
Internet,  TV,  ecc.  oppure  un'unica  voce di ricavo per servizi di
traffico  voce,  dati,  sms,  ecc.  su  rete  mobile,  devono  essere
interamente  computati  nel  calcolo  delle quote di contribuzione in
quanto  non esistono criteri di allocazione alla telefonia vocale dei
ricavi  stessi  che  possano essere qualificati come sufficientemente
oggettivi e omogeneamente applicabili a tutti i soggetti contribuenti
al fondo.
    46.   Per  quanto  riguarda  l'esenzione  dal  finanziamento  del
servizio  universale, si pone il problema di garantire, attraverso il
meccanismo di ripartizione, la minima distorsione di mercato. Cio' e'
possibile imponendo obblighi di contribuzione in capo alla piu' ampia
base  possibile  di  operatori  di  telecomunicazioni,  garantendo al
contempo   che   operatori   nuovi   entranti   o  in  situazioni  di
disequilibrio  finanziario  non  debbano  sopportare  ulteriori oneri
derivanti dal finanziamento del servizio universale.
    47.  L'Autorita'  ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di
telecomunicazioni   siano  presenti  sul  mercato  con  un  fatturato
crescente   e   una  posizione  sempre  piu'  consolidata,  l'attuale
meccanismo  di  esenzione  li  esclude dal finanziamento del servizio
universale. Sulla base di cio', l'Autorita' ritiene che il meccanismo
di  esenzione  debba  essere  fissato nella misura di 0,5% dei ricavi
netti  calcolati in relazione ai ricavi e costi dei servizi di cui al
Capo  IV del Titolo II del Codice, nonche' di collegamento a Internet
offerti su rete fissa.
    48.   Nel  corso  delle  audizioni  inerenti  alla  consultazione
pubblica alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza di affrontare,
in   maniera   organica  e  in  via  definitiva,  la  metodologia  di
valutazione  e  quantificazione  dei  vantaggi  di mercato al fine di
ridurre il margine di arbitrarieta' nei criteri usati e nei risultati
ottenuti.
    49.  L'Allegato  11 al Codice, prevede che la quantificazione dei
vantaggi  di mercato sia effettuata, anche su proposta delle imprese,
dall'organismo  indipendente  incaricato di verificare il calcolo del
costo  netto. Sulla base di cio', l'Autorita' ritiene che, i soggetti
interessati possano proporre metodi di valorizzazione dei vantaggi di
mercato  al fine di consolidare quelli esistenti ovvero di introdurne
di  nuovi.  In  tal senso, l'Autorita' ritiene che le principali voci
inerenti  i  vantaggi  di mercato, oggetto di proposta da parte delle
imprese,  debbano  riguardare  perlomeno  la  fedelta' al marchio, le
occasioni  di  contatto  (mailing e telefonia pubblica), la fornitura
dell'elenco   abbonati   cartaceo,  i  possibili  benefici  indiretti
derivanti  dalle  categorie  agevolate  di clienti e dall'invio delle
fatture, nonche' i criteri di valutazione della capacita' di raccolta
pubblicitaria  effettiva  e  potenziale  degli  apparati di telefonia
pubblica.  Resta  inteso che i soggetti interessati, nel formulare le
loro   proposte,  dovranno  tenere  in  debito  conto  i  presupposti
giuridici ed economici, sia legati alla quantificazione dei vantaggi,
sia  all'inclusione  degli stessi nel calcolo del costo netto ai fini
del finanziamento del servizio universale.
    50.  Le  suddette  osservazioni  saranno  formulate  dai soggetti
interessati   nell'ambito   del  procedimento  di  verifica  relativo
all'anno  2004;  l'organismo  incaricato di verificare il calcolo del
costo  netto  del  servizio  universale,  nell'ambito del processo di
verifica  del  calcolo  del  costo  netto del servizio universale per
l'anno  2004  consegnera'  all'Autorita',  oltre  alla  relazione  di
conformita',  le  proposte  metodologiche  e  la  quantificazione dei
vantaggi   di   mercato  realizzata  sulla  base  delle  osservazioni
avanzate, nel corso della verifica, dagli operatori.
               Implementazione della nuova metodologia
    51.  L'Autorita'  ritiene opportuno adottare la nuova metodologia
di  calcolo  del  costo  netto  del  servizio  universale,  descritta
precedentemente  e redatta sulla scorta delle proposte del Revisore e
di   quanto   acquisito   nel  corso  della  consultazione  pubblica,
introducendo, in primo luogo, esclusivamente i criteri di definizione
del bacino delle aree potenzialmente non remunerative. Cio', sia allo
scopo  di  consentire  a  Telecom  Italia  la  predisposizione  delle
relazioni di calcolo del costo netto secondo i nuovi criteri, sia per
assicurare  la  coerenza  di  tale novazione regolamentare con quanto
disposto  fino  ad oggi dall'Autorita' nei provvedimenti afferenti al
servizio  universale  e  alle  tematiche  ad  esso collegate. Vengono
pertanto  previste,  e di seguito descritte, specifiche modalita' per
l'implementazione della nuova metodologia che contemplino l'adozione,
per  gli anni 2004 e 2005, dei nuovi criteri volti all'individuazione
del  bacino  di  aree potenzialmente non profittevoli, per pervenire,
nel  2006  all'adozione  di tutti i criteri e aggiustamenti contabili
proposti dal Revisore.
    52.  Relativamente  alla valutazione del costo netto del servizio
universale  per gli anni 2004 e 2005, si ritiene opportuno introdurre
i  nuovi criteri per la definizione del bacino di aree potenzialmente
non remunerative anche al fine di intraprendere l'implementazione dei
nuovi  criteri  metodologici  proposti  dal  Revisore (gia' a partire
dall'anno  2002).  Relativamente alla valutazione del costo netto del
servizio universale per l'anno 2004, si osserva che Telecom Italia ha
presentato  all'Autorita',  secondo  quanto stabilito dalla normativa
allora  vigente,  la relazione sul calcolo del costo netto per l'anno
2004  e  la  relativa richiesta di finanziamento, facendo affidamento
sul  fatto  che  non  vi  fosse  alcun  cambiamento sostanziale della
metodologia  di  calcolo  in  essere. Riguardo agli anni 2005 e 2006,
Telecom  Italia  ha, invece, presentato una quantificazione sintetica
del  costo  sostenuto  per  la  fornitura  del  servizio  universale,
riservandosi  di consegnare la relazione nel suo complesso e cioe' il
report  di  commento  e la metodologia adottata, contestualmente alla
quantificazione  del  costo  netto  degli anni suddetti, basato sulle
delibere  conclusive  dei  procedimenti  sul  finanziamento del costo
netto 2003 e 2004.
    53.  Per quanto concerne in particolare la definizione delle aree
non  remunerative,  con  la  delibera  n. 14/02/CIR recante «Servizio
universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione  del  costo  netto  per  l'anno  2001», l'Autorita' aveva
determinato  il bacino di aree non remunerative all'interno del quale
Telecom  Italia, qualora dichiari un costo netto per la fornitura del
servizio universale, ricerca le aree effettivamente non profittevoli.
L'Autorita'   aveva   stabilito   che  tale  bacino  delle  aree  non
remunerative,  individuato  per  il  costo  netto del 2001, ovvero le
1.471   aree   identificate   dal  Revisore,  dovesse  costituire  il
riferimento  per  il  calcolo  del costo netto della telefonia vocale
relativo  agli  anni  2002  e 2003 rimanendo, quindi, immutate per un
periodo  non  inferiore  a  24 mesi (articolo 5, comma 3, delibera n.
14/02/CONS).   Cio'  al  fine  di  garantire  stabilita'  e  coerenza
nell'adozione  della  metodologia  di  calcolo  del  costo  netto del
servizio universale. Tale previsione e' stata, quindi, applicata alle
valutazioni  del  costo  netto  per  gli  anni 2002 e 2003, approvate
rispettivamente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 28/07/CIR.
    54.  Terminato  il  periodo previsto dalla delibera n. 14/02/CIR,
l'Autorita'   ritiene   opportuno   introdurre   i  criteri  relativi
all'individuazione  del  bacino delle aree non remunerative descritti
nei   punti   10-22   del  presente  provvedimento  a  partire  dalla
valutazione  del costo netto del servizio universale per l'anno 2004.
Tale  modifica  trova  giustificazione  nella necessita' di pervenire
all'identificazione   del   bacino   di   aree   potenzialmente   non
remunerative  considerando  principalmente  alcuni specifici elementi
per  l'identificazione  delle  aree  potenzialmente non remunerative,
quantificando  cioe' le variabili che incidono in misura maggiormente
rilevante  nella  suddetta  identificazione  e che tengono conto, sia
delle  caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, sia delle
infrastrutture che compongono la rete di Telecom Italia.
    55.  Cio'  premesso,  l'Autorita',  nello  stabilire  che i nuovi
criteri metodologici relativi al calcolo del costo netto del servizio
universale  possano  essere  completamente introdotti a partire dalla
valutazione  del  costo  netto  per l'anno 2006 e per non meno di tre
esercizi  contabili,  ritiene necessario che Telecom Italia utilizzi,
per  il  calcolo  del  costo  netto  per  gli  anni  2004  e  2005 la
metodologia   contabile   fino   ad  oggi  adottata  con  l'eccezione
dell'introduzione dei nuovi criteri di definizione del bacino di aree
potenzialmente non remunerative.
    Udita  la  relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai
sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.   Il  comma 1  dell'art.  1  dell'Allegato  11  al  Codice  e'
sostituito dal seguente:
      1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 1 del Codice, ai fini
di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:
      a) «area  potenzialmente  non  remunerativa», l'area servita da
una  centrale SL che non sarebbe servita da Telecom Italia in assenza
di obblighi di servizio universale;
      b) «area  non  remunerativa», l'area servita da una centrale SL
effettivamente  in  perdita  tra  quelle risultate potenzialmente non
remunerative;
      c) «costi  evitabili»,  i  costi  che  l'impresa  designata non
sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
      d) «ricavi  mancati»,  i  ricavi  che  l'impresa  designata non
conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
      e) «costo  netto»,  la  differenza fra il costo netto derivante
dalla  situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli
obblighi  del  servizio  universale  rispetto a quella in cui non sia
tenuto ad assolvere a tali obblighi;
      f) «costi  comuni»,  i  costi operativi o di capitale sostenuti
per  fornire  due  o  piu'  servizi,  tra  cui in particolare servizi
offerti in regime di servizio universale e altri servizi.
      g) «capitale  impiegato»,  valore residuo contabile dei cespiti
impiegati per fornire il servizio universale;
      h) «tasso  di  rendimento  del  capitale  impiegato»,  la media
pesata del costo del capitale proprio e di terzi;
      i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il
tasso  di  rendimento  del  capitale  applicabile  alle  attivita' di
servizio universale.