Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda  presentata dalla regione Veneto intesa ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana»;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del 13 febbraio 2008, presente il
funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
Settembre,  n.  20  - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.