IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata in data 15 gennaio 2008 dall'impresa
Agropiave  S.r.l.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio  del  prodotto  fitosanitario denominato Bordoles 20 WP
uguale  al  prodotto di riferimento denominato Polvere tipo Bordolese
Mannino  20%  Cu  registrato  al n. 10169 con decreto direttoriale in
data  11 ottobre 1999 dell'impresa Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. con
sede in Cianciana (Agrigento);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Polvere  tipo  Bordolese Mannino 20 % Cu dell'impresa Zolfi Ventilati
Mannino S.p.A.;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste  un  legittimo  accordo  con il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato Bordoles
20 WP e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Rame Metallo;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:
  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino all'11 ottobre
2009  l'impresa Agropiave S.r.l. con sede in via per Ormelle, 25/l S.
Polo  di  Piave (Treviso) e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  nocivo  pericoloso per l'ambiente denominato
Bordoles  20  WP  con  la  composizione  e  alle  condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-15-20-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dall'impresa estera: - Industrias Quimicas del Valles S.A.
-  Barcellona  (Spagna),  nonche'  prodotto  presso  gli stabilimenti
dell'imprese:
    Zolfi  Ventilati  Mannino S.p.A. C.da Corsa Cianciana (Agrigento)
autorizzato con decreti del 14 aprile 1988/15 luglio 1997;
    Manica  S.p.a.  - Rovereto (Terni) autorizzato con decreti del 25
ottobre 1972/24 gennaio 2005;
    Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (Ravenna) autorizzato
con decreti del 19 giugno 1982/3 luglio 2007;
    Torre  S.r.l.  Torrenieri  /Montalcino  (Siena)  autorizzato  con
decreti  del  31  luglio  1975/23 settembre 2003. La composizione del
prodotto  in  questione  e  le  relative  confezioni  e  prescrizioni
d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14175.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 20 febbraio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello