Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la  domanda presentata dalla regione Abruzzo intesa ad
ottenere  il  riconoscimento  dell'indicazione  geografica tipica dei
vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi a Sulmona (L'Aquila) il giorno 9 gennaio
2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni
di produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha espresso, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente
il  funzionario  della  regione  Abruzzo,  parere  favorevole  al suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - Via XX
settembre  n.  20  -  00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.