IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che  stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti ad emanare
decreti,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della  sanita',  in  materia  di  norme  costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e   l'articolo 236   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 dicembre   1992,   n.   495,   concernente   le   modifiche   alle
caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in   circolazione   e
l'aggiornamento della carta di circolazione;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 maggio  2004,  di  recepimento  della  direttiva  2003/76/CE della
Commissione,  che  modifica  da  ultimo  la  direttiva 70/220/CEE del
Consiglio,  relativa  alle  misure  da adottare contro l'inquinamento
atmosferico dei veicoli a motore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  con  cui  e' stato adottato il regolamento
recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;
  Considerata  l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado
di  ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione
tramite  l'utilizzazione  di  sistemi  di  riduzione  della  massa di
particolato  emesso  da  autoveicoli  dotati  di motori ad accensione
spontanea.
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
21 gennaio 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa  di  particolato  prodotto  da autoveicoli, dotati di motore ad
accensione  spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati
ai  fini  dell'inquinamento  ai  sensi  della  direttiva 70/220/CEE e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  ovvero  degli  equivalenti
regolamenti  UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli
in circolazione.
  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni  del  regolamento  e  con  riferimento alle procedure di
prova  previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art. 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  recante  «Nuovo  codice della strada», pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 maggio
          1992, n. 114, cosi' recita:
              «Art.  71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei
          veicoli  a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche
          generali  costruttive  e  funzionali dei veicoli a motore e
          loro  rimorchi  che  interessano  sia  i vari aspetti della
          sicurezza    della    circolazione    sia   la   protezione
          dell'ambiente  da  ogni  tipo  di  inquinamento, compresi i
          sistemi  di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
          indicate nel regolamento.
              2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   propri   decreti,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti
          di   sua   competenza  e  con  gli  altri  Ministri  quando
          interessati,   stabilisce   periodicamente  le  particolari
          caratteristiche   costruttive   e   funzionali  cui  devono
          corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
          specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati.
              3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  di  concerto  con gli altri Ministri
          quando    interessati,    stabilisce    periodicamente   le
          prescrizioni  tecniche relative alle caratteristiche di cui
          ai   commi 1   e  2,  nonche'  le  modalita'  per  il  loro
          accertamento.
              4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
          disposizioni    oggetto   di   direttive   comunitarie   le
          prescrizioni  tecniche sono quelle contenute nelle predette
          direttive;   in   alternativa   a   quanto  prescritto  nei
          richiamati   decreti,   se  a  cio'  non  osta  il  diritto
          comunitario,  l'omologazione  e' effettuata in applicazione
          delle  corrispondenti  prescrizioni  tecniche contenute nei
          regolamenti  o  nelle  raccomandazioni emanati dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
          sono  approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti
          le materie di propria competenza.
              6.  Chiunque  circola  con un veicolo a motore o con un
          rimorchio  non  conformi  alle  prescrizioni  stabilite dal
          regolamento  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli
          e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose,
          la sanzione amministrativa e' da euro 148 a euro 594.».
              -  L'art.  78 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi'
          recita:
              «Art.  78  (Modifiche delle caratteristiche costruttive
          dei  veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
          circolazione).  -  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
          devono   essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso  i
          competenti   uffici   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  quando siano apportate una o piu' modifiche alle
          caratteristiche   costruttive   o   funzionali,  ovvero  ai
          dispositivi  d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
          72,  oppure  sia  stato  sostituito o modificato il telaio.
          Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione delle modifiche,
          gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri  ne  danno comunicazione ai competenti uffici del
          P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
              2.  Nel  regolamento  sono stabiliti le caratteristiche
          costruttive   e   funzionali,   nonche'  i  dispositivi  di
          equipaggiamento  che  possono essere modificati solo previa
          presentazione    della    documentazione   prescritta   dal
          regolamento   medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',  le
          modalita'  per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento della
          carta di circolazione.
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate   modifiche  alle  caratteristiche  indicate  nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di  circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
          risulti   abbia   sostenuto,   con   esito  favorevole,  le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale  sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
          che  non  risulti  abbia  sostenuto con esito favorevole le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 370 a
          euro 1.485.
              4.   Le   violazioni  suddette  importano  la  sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».
              -  Il  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti   26 maggio  2004,  recante:  «Recepimento  della
          rettifica  della  direttiva  2002/80/CE  e  della direttiva
          2003/76/CE   dell'11 agosto  2003  della  Commissione,  che
          modifica  la  direttiva  70/220/CEE del Consiglio, relativa
          alle  misure  da adottare contro l'inquinamento atmosferico
          da  emissioni  dei  veicoli  a motore», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004.
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  2 maggio  2001, n. 277, recante: «Disposizioni
          concernenti  le  procedure  di  omologazione  dei veicoli a
          motore,   dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle
          macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti ed
          entita'  tecniche»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 160 del 12 luglio 2001.
              -  La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del 20 luglio 1998», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
              -  Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000, n. 427,
          recante:  «Modifiche  ed  integrazioni alla legge 21 giugno
          1986,  n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
          24 gennaio 2001.
              - L'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -  La  direttiva  70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo
          1970,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli  Stati membri relative alle misure da adottare contro
          l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad
          accensione  comandata  dei  veicoli  a motore e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 6 aprile 1970.