IL CAPO DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli
effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili (ICI), dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,   che   disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel
citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per
l'anno 2008;
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
  1. Agli   effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (ICI)  dovuta  per  l'anno  2008, per la determinazione del
valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento
sono stabiliti nelle seguenti misure:
    per l'anno 2008 = 1,04; per l'anno 2007 = 1,07; per l'anno 2006 =
1,10;
    per l'anno 2005 = 1,13; per l'anno 2004 = 1,20; per l'anno 2003 =
1,24;
    per l'anno 2002 = 1,28; per l'anno 2001 = 1,31; per l'anno 2000 =
1,36;
    per l'anno 1999 = 1,38; per l'anno 1998 = 1,40; per l'anno 1997 =
1,44;
    per l'anno 1996 = 1,48; per l'anno 1995 = 1,53; per l'anno 1994 =
1,57;
    per l'anno 1993 = 1,61; per l'anno 1992 = 1,62; per l'anno 1991 =
1,65;
    per l'anno 1990 = 1,73; per l'anno 1989 = 1,81; per l'anno 1988 =
1,89;
    per l'anno 1987 = 2,05; per l'anno 1986 = 2,20; per l'anno 1985 =
2,36;
    per l'anno 1984 = 2,52; per l'anno 1983 = 2,68;
    per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,83.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 marzo 2008
                                    Il capo del dipartimento: Carotti