IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287, recante il regolamento degli uffici e del personale del
Ministero delle finanze;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 7
che prevede, tra l'altro, delega al Governo per l'accorpamento del
Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, recante il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e delle
dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2006;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi
da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 2007;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e
l'equita' sociale;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 15 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 giugno 2007, relativo al trasferimento di strutture dal Ministero
dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007,
del 27 agosto 2007 e del 17 settembre 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 300 del
1999». Il Ministero e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali di
natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi
ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 945. In
tale numero sono comprese 17 posizioni dirigenziali relative alla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni
dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie e
del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' 36
posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta
collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
degll'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti Ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante: «Norme per
la ristrutturazione del Ministero delle finanze» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n.
264).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, recante: «Regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116, supplemento
ordinario.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, recante: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»:
«Art. 7. - 1. Ai fini della razionalizzazione delle
strutture amministrative e del potenziamento degli
strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in
materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio e della programmazione economica in
un'unica amministrazione, che assume la denominazione di
«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli
uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due
Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli
atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni
«Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero
del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro
del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni
delle competenze non strettamente connesse ai fini
istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale
generale, ove necessario anche periferici, articolati in
altre unita' organizzative interne, secondo le rispettive
attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi della
fattibilita' economico-finanziaria delle innovazioni
normative riguardanti i vari settori dell'intervento
pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
unificazione o soppressione, degli attuali organi della
programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali
dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con
potenziamento delle relative strutture tecniche ed
amministrative, nonche' individuazione, tra le altre, di
una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla
base dei criteri di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione
ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e
razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e
commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle
sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un
indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nella prima applicazione della presente legge e'
mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la
collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i
dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui
al comma 1, anche attraverso opportune attivita' di
riqualificazione.
6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'Istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, denominato
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, al quale sono attribuiti il personale, le
risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti,
nonche' i relativi rapporti attivi e passivi. Al
conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:
a) con il contributo dello Stato, il cui importo
annuo e' determinato con la legge finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti
pubblici e privati, nonche' di organizzazioni
internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio
patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di
promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme,
anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.
7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del
tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il
personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti
alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, contestualmente
istituita.
8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in
vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal
comma 2.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, recante: «Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998,
n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, recante: «Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94» abrogato dal presente
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
1998, n. 116.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 107 recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2002, n. 112, recante «Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»:
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di
cartolarizzazione di immobili). - 1. Il termine previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del
predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare
anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis,
lettera c), del presente articolo, determinati nella misura
massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.A. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)-b) (omissis).
5. (Omissis).».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 172.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante:
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227 recante: «Regolamento per la riorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194).
- Si riporta il testo del comma 93 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi
e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei
posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure
di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla
ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attivita' istituzionali e dei servizi da rendere
all'utenza, con significativa riduzione del numero di
dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni
interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le amministrazioni che non provvedono entro il
30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna
qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso
alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono
alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3,
commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che
l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 98».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 8 febbraio 2006, recante: «Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2006, n. 109.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114).
- Si riportano i testi dei commi da 404 a 416, da 426 a
428 e da 474 a 477 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009».
«426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416
l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e
delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne
ravvisi l'opportunita', interregionale e interprovinciale,
in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di
gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai
commi da 404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del
Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione
dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie
provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei
servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle
strutture dei Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al
comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni:
"Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".».
«474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita la Commissione tecnica per la finanza
pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti
finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il
processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza
pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio
dello Stato, disegnare una diversa classificazione della
spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari
ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al
miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente
gestione delle risorse, rafforzando i processi di
misurazione delle attivita' pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi
della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio
dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle
autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una
prospettazione delle decisioni in termini di
classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei
bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu'
agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita'
nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche
per la definizione dei principi generali e degli strumenti
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei
rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle
autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei
meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita'
di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli
altri enti del sistema statistico nazionale,
l'affidabilita', la trasparenza e la completezza
dell'informazione statistica relativa agli andamenti della
finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti
Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e
cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla
base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione
alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul
programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la
Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle
disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorita'
per le attivita' di supporto del programma di cui al
comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione
di cui al comma 474, e' istituito un apposito Servizio
studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del
medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua attivita' la
Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della
struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la
quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo'
altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia'
previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica,
di cui all'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi
informativi, di cui al quarto comma del medesimo art. 32,
nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la
stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e
5 dell'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2007.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 gennaio 2007 recante: «Disposizioni in ordine al
trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2007, n. 71.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 marzo 2007 recante: «Attuazione dell'art. 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2007, n. 121.
- Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
recante: «Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n.
229.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni:
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con
autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.»
- Per il testo del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17
della citata legge n. 400/1988 si vedasi nelle note alle
premesse.