IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Padova
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni
provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di
determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70
del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio
e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il decreto direttoriale n. 24 del 19 aprile 2006, con il
quale si e' provveduto a fissare le tariffe provinciali di
facchinaggio a partire dal 1° marzo 2006 fino al 31° dicembre 2007, e
ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione;
Sentito nell'incontro del 20 febbraio 2008 l'Osservatorio
provinciale sull'attivita' di facchinaggio cui partecipano le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali operanti nello
specifico settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta
circostanza;
Considerato che le riforme introdotte nel settore della
cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n.
6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo,
previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del
lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed
indiretti;
Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione,
l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento
retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci
(relativamente all'operaio facchino di 5° livello);
Decreta
l'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura
del 7,5% rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2008
fino al 31 dicembre 2008.
Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da
allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente
decreto, che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
per la sua pubblicazione.
Avverso il provvedimento potra' essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni.
Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Padova, 22 febbraio 2008
Il direttore provinciale: Drago