Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge di conversione
28 febbraio 2008, n. 31, recante: «Proroga dei termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni
militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica
l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, (( missione
«Difesa e sicurezza del territorio» )), il programma «Missioni
militari di pace», (( nel quale confluiscono in apposito Fondo le
autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da
finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, (( a valere sulle
autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2007,
n. 76.
- Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007,
n. 190, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante «Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.»:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».