IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164.
Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
indicazione geografica tipica «Alto Livenza»;
Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il
funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione
delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche
Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.