IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge,
come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, che, nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di
erogazione delle risorse iscritte nel predetto fondo;
Considerato che il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del
fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e
sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto
speciale;
Ritenuto che la finalita' della disposizione citata e'
riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di
valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni
di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di definire nell'ambito del
provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle
risorse del fondo anche specifici ambiti di intervento per la
realizzazione dei progetti;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al
finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo
economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le
regioni a statuto speciale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i
comuni la cui superficie e' contigua al confine delle regioni a
statuto speciale.
3 . Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate
nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare,
modalita' e tempi di attuazione.
4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in
conformita' all'art. 119, quinto comma della Costituzione, concerne
la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il
potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche
volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed
il miglioramento della qualita' della vita.