IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito:
legge finanziaria 2008), e in particolare:
il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni
di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella
misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010;
il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione
di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio
2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio
2007, recante le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di
trasmittanza termica debbano essere definiti con riferimento ai
valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli
interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di
trasmittanza termica adeguatamente piu' stringenti di quelli minimi
obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Decreta:
Art. 1.
Valori limite di fabbisogno di energia
primaria annua per la climatizzazione invernale
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20, della legge
finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del
comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in
allegato 1.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento
realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare
le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe
3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti
fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni.