IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
  Visto  il  decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 di modifica
al  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n. 219 e, in particolare,
l'art.  2,  comma 2,  il  quale  dispone che con decreto del Ministro
della  salute,  da  emanarsi  entro  il 29 febbraio 2008, su proposta
dell'AlFA,  sono  previste  particolari  disposizioni per la graduale
applicazione    del    disposto    del   comma 1,   con   riferimento
all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas medicinali;
  Considerato   che,   prima   dell'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  24 aprile  2006,  n. 219, la commercializzazione dei gas
medicinali era disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  538  e,  in  particolare,  dall'art.  14  che  considerava  i gas
medicinali   non   soggetti   all'autorizzazione   all'immissione  in
commercio  prevista  dall'art.  8  del  decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178;
  Considerata  la  necessita'  di  sottoporre  anche i gas medicinali
all'attuale  disciplina  sui medicinali per uso umano conformemente a
quanto  disposto  dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;
  Considerato,  tuttavia, che i gas medicinali sono, salvo eccezioni,
classificabili  come  medicinali di impiego medico ben noto e che non
sono fino ad oggi emerse situazioni di rischio per la salute pubblica
correlabili   alla   produzione   degli  stessi  nel  rispetto  della
previgente normativa o al loro impiego clinico tradizionale;
  Considerata,  altresi', la necessita' di assicurare, nell'interesse
della  salute  pubblica,  l'assenza di soluzioni di continuita' nella
fornitura   di   gas  medicinali  sia  alle  strutture  assistenziali
pubbliche e private che alle farmacie aperte al pubblico;
  Ritenuto   di  dover  adottare  misure  che  regolino  la  graduale
applicazione  ai  gas medicinali del disposto del comma 1 dell'art. 6
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Vista la proposta formulata dall'AIFA in data 20 dicembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai gas
medicinali  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  lettera  oo) del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219.