IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 di modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AlFA, sono previste particolari disposizioni per la graduale applicazione del disposto del comma 1, con riferimento all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas medicinali; Considerato che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la commercializzazione dei gas medicinali era disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 e, in particolare, dall'art. 14 che considerava i gas medicinali non soggetti all'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Considerata la necessita' di sottoporre anche i gas medicinali all'attuale disciplina sui medicinali per uso umano conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni; Considerato, tuttavia, che i gas medicinali sono, salvo eccezioni, classificabili come medicinali di impiego medico ben noto e che non sono fino ad oggi emerse situazioni di rischio per la salute pubblica correlabili alla produzione degli stessi nel rispetto della previgente normativa o al loro impiego clinico tradizionale; Considerata, altresi', la necessita' di assicurare, nell'interesse della salute pubblica, l'assenza di soluzioni di continuita' nella fornitura di gas medicinali sia alle strutture assistenziali pubbliche e private che alle farmacie aperte al pubblico; Ritenuto di dover adottare misure che regolino la graduale applicazione ai gas medicinali del disposto del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la proposta formulata dall'AIFA in data 20 dicembre 2007; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai gas medicinali di cui all'art. 1, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.