IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art.  21  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto
legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che
sottopone ad accisa i prodotti energetici;
  Visto  l'art.  1,  comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con   il   quale   si  stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro dello
sviluppo  economico,  le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici   usati  come  carburanti  ovvero  come  combustibili  per
riscaldamento  per  usi  civili sono ridotte al fine di compensare le
maggiori  entrate  dell'imposta  sul  valore aggiunto derivanti dalle
variazioni  del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio
greggio;
  Visto  l'art.  1,  comma 291,  della  legge  n.  244  del 2007, che
stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui
al comma 290;
  Visto  l'art.  1, comma 293, della legge n. 244 del 2007, nel quale
si  stabilisce che in sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 290  e'  adottato  qualora  le  condizioni  di cui al comma 291
ricorrano entro il 28 febbraio 2008;
  Considerato  che  alla data del 28 febbraio 2008 si sono verificate
le  condizioni  di  cui  all'anzidetto  comma 293  per l'adozione del
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico previsto dall'art. 1, comma 290,
della legge n. 244 del 2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto  che  si  rende  necessario ed urgente emanare il predetto
decreto  ministeriale  tenuto  conto  della  operativita' della nuova
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Riduzione aliquote di accisa
  1.  Al  fine  di  compensare  le  maggiori entrate dell'imposta sul
valore    aggiunto    rispetto   all'ultima   previsione,   derivanti
dall'aumento   del  prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,  del
petrolio  greggio,  a  decorrere  dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 aprile 2008, le sottoindicate aliquote di accisa
di  cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
ridotte alle seguenti misure:
    a) benzina: 547,17 euro per mille litri;
    b) oli  da  gas  o gasolio usato come carburante: 406,17 euro per
mille litri;
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 210,94
euro per mille Kg.;
    d) gas naturale per autotrazione: euro 0 per metro cubo.