IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n.
233;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623;
Considerata l'opportunita' di modificare i criteri e le modalita'
per la concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n.
623 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot.
n. 569 del 23 gennaio 2008) cosi' come attestate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL
21.2.2/07/1/6516 e prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio
2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro
funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con
bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalita' di
presentazione delle domande e di svolgimento della procedura
selettiva, e' emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti
iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle
universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con
suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato
sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la
Conferenza permanente dei rettori delle universita'
italiane, e agli enti di ricerca, nel rispetto delle
previsioni delle leggi di settore.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi;
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
«8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il comma 2, dell'art. 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)]
recita:
«Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. (Omissis).
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623,
concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione di contributi per il funzionamento degli
istituti scientifici speciali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292.