IL DIRETTORE GENERALE
               per le infrastrutture della navigazione
                         marittima e interna
  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per  la  determinazione  dei  canoni relativi a concessioni demaniali
marittime»,  convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494;
  Vista  la  legge  n.  233  del  17 luglio  2006 di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
  Visto  che con la legge n. 233/2006 e' stato istituito il Ministero
dei  trasporti,  al  quale  sono  trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie,  strumentali  e  di personale, le funzioni attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'art. 42, comma 1,
lettere c),  d)  e,  per  quanto  di  competenza, lettera d-bis), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento delle
misure dei canoni annui per l'anno 2008;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  suddetto decreto-legge n. 400 del
1993,  convertito  con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla legge
4 dicembre  1993,  n.  494  il  quale dispone che i canoni annui sono
aggiornati   annualmente   con  decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile,  ora  Ministro  dei  trasporti,  sulla  base degli indici
determinati  dall'ISTAT  per  i  prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  e  per  i  corrispondenti valori per il mercato
all'ingrosso;
  Vista  la  deliberazione  n.  153/1997,  con la quale la Sezione di
controllo  della  Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997,
ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dell'art. 9 del
decreto  interministeriale  19 luglio  1989 - debba essere rivalutata
annualmente;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
commi 250-256,   che   ha  introdotto  nell'Ordinamento  nuove  norme
sull'uso  dei  beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle della nautica da diporto.
  Vista  la nota prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007 con la quale
l'Agenzia  del Demanio, ha portato a conoscenza delle Amministrazioni
interessate  il  documento,  prot.  2007/7162/DAO in data 21 febbraio
2007,   con   il  quale  lo  stesso  Organo  finanziario  ha  fornito
indicazioni   operative   ai   propri  uffici  periferici  in  merito
all'applicazione della citata legge n. 296/2006.
  Visto che l'Istituto Nazionale di Statistica con nota prot. n. 7749
in  data  13 novembre  2007  -  riscontrando  l'apposita richiesta di
questa  Amministrazione  -  ha  comunicato,  per il periodo settembre
2006/2007,  «gli  indici  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati  (+  1,6%)»  nonche' «gli indici dei prezzi dei
prodotti  industriali  (+  3,5%)»  al  posto dei prezzi praticati dai
grossisti;
  Visto  che  la media dei suddetti indici - per il periodo settembre
2006/2007,  ultimo  mese  per  applicare l'adeguamento dal 1° gennaio
2008 e' pari a + 2,55%.
                              Decreta:
  1. Le  misure  unitarie  dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali  marittime  sono  aggiornate,  per  l'anno 2008, applicando
l'aumento  del  due  virgola  cinquantacinque  per  cento alle misure
unitarie dei canoni determinati per il 2007.
  2. Le  misure  unitarie  cosi'  aggiornate costituiscono la base di
calcolo   per   la   determinazione  del  canone  da  applicare  alle
concessioni  demaniali  marittime  rilasciate o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2008.
  3. La  medesima  percentuale  si applica alle concessioni in vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2008.
  4. La     misura     minima    di    canone    di    euro    314,96
(trecentoquattordici/96)   -   prevista   dall'art.   9  del  decreto
interministeriale   19 luglio  1989  -  e'  elevata  ad  euro  322,99
(trecentoventidue/99) a decorrere dal 1° gennaio 2008.
  5. Si applica la misura minima di euro 322,99 (trecentoventidue/99)
alle  concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i
precedenti  commi,  dovesse  risultare  inferiore  al  citato  limite
minimo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 27 novembre 2007
                                      Il direttore generale: Caliendo
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 39