IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio VII
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del
10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o
eccezionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed
integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettature dei preparati
pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2003 dall'Impresa
Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit
13 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa
Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi n. 12,
diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto
fitosanitario denominato «Vincare» contenente le sostanze attive
benthiavalicarb isopropyl e folpet;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data
10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformita' del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del 26 aprile 2007 relativo all'inclusione della
sostanza attiva folpet nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della
Commissione del 7 febbraio 2007;
Vista la lettera con la quale la societa' Makhteshim Chemical
Works Ltd., titolare del fascicolo valutato positivamente in sede
comunitaria ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed avente, pertanto, i
requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995,
ha concesso alla Irvita Plant Protection N.V. l'accesso ai dati
contenuti in detto fascicolo, a supporto della domanda di
registrazione del prodotto di cui trattasi;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2007 dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre
anni del prodotto fitosanitario in questione;
Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e
limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a
decorrere dalla data del presente decreto;
Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2007 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2007 da cui risulta
che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto
dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni tre, l'impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos
Cabai Office Park, Unit 13 - Curacao (Antille Olandesi),
rappresentanta in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.
con sede in Bergamo, via Verdi n. 12 e' autorizzata in via
provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario
denominato VINCARE con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della
Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva
benthiavalicarb isopropyl in allegato I della direttiva 91/414/CEE,
unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione.
Per la sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl sono approvati i
seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel
provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto
2004:
=====================================================================
Prodotti destinati | Limiti massimi di residui (*)
all'alimentazione | (mg/kg)
=====================================================================
Vite..... | uve: 0,2
---------------------------------------------------------------------
| vino: 0,2
---------------------------------------------------------------------
Pomodoro.... | 0,3
(*) Definizione del residuo: benthiavalicarb isopropyl. Il
prodotto e' confezionato nelle taglie da g -250-500 e kg
1-5-10-20-25.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento
dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60 -
Beer-Sheva 84100 - Israele.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11948.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2008
Il direttore generale: Borrello