IL VICE MINISTRO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto  legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito  con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale  prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  elaborino,  in  relazione  ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto legge n. 331 del
1993,  che  prevede  che  gli  studi  di  settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  10  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni che individua le modalita' di utilizzazione degli studi
di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione
dall'applicazione degli stessi;
  Visto  l'art.  10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal  comma 13  dell'art.  1  della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate   allo   stato,   sulla   base   dei   dati   in  possesso
dell'amministrazione   finanziaria,   sono   emerse   cause   di  non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la  commissione  di  esperti  prevista  dall'art.  10,
comma 7,  della  legge  n.  146  del 1998, integrata e modificata con
successivi  decreti  del  5 febbraio  1999,  del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
5 maggio   2006,   concernente  l'approvazione  dei  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi di settore nel settore delle attivita' professionali;
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile
2006  e 20 marzo 2007, concernenti l'approvazione di studi di settore
relativi alle attivita' professionali;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
16 novembre   2007,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
11 febbraio  2008,  concernente  la semplificazione degli adempimenti
per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  ai  contribuenti  che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
  Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data
31 gennaio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
  1.  Sono  approvate,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto legge
30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con modificazioni dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi alle seguenti attivita' professionali:
    a) Studio  di settore TK26U (che sostituisce lo studio di settore
SK26U)  -  Attivita'  delle  guide  e degli accompagnatori turistici,
codice  attivita'  79.90.20;  Attivita'  delle  guide  alpine, codice
attivita' 93.19.92;
    b) Studio  di settore TK27U (che sostituisce lo studio di settore
SK27U)  - Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00;
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer),
codice  attivita'  58.29.00;  Produzione  di  software  non  connesso
all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle
tecnologie  dell'informatica,  codice attivita' 62.02.00; Gestione di
strutture  e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa
la  riparazione),  codice  attivita'  62.03.00;  Altre  attivita' dei
servizi  connessi  alle  tecnologie  dell'informatica n. c.a., codice
attivita'   62.09.09;  Elaborazione  elettronica  di  dati  contabili
(esclusi  i  Centri  di  assistenza  fiscale - Caf), codice attivita'
63.11.11;  Altre  elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita'
63.11.19;  Hosting  e  fornitura di servizi applicativi (ASP), codice
attivita'  63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web,
codice attivita' 74.10.21;
    c) Studio  di settore TK28U (che sostituisce lo studio di settore
SK28U)  -  Attivita'  nel  campo  della recitazione, codice attivita'
90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02;
    d) Studio  di settore UK02U (che sostituisce lo studio di settore
TK02U)  -  Attivita'  degli  studi  di  ingegneria,  codice attivita'
71.12.10;
    e) Studio  di settore UK06U (che sostituisce lo studio di settore
TK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri  soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13;
    f) Studio  di settore UK17U (che sostituisce lo studio di settore
TK17U)  -  Attivita'  tecniche  svolte  da periti industriali, codice
attivita' 74.90.91.
  2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore TK26U;
    2, per lo studio di settore TK27U;
    3, per lo studio di settore TK28U;
    4, per lo studio di settore UK02U;
    5, per lo studio di settore UK06U;
    6, per lo studio di settore UK17U.
  3.  Il  programma per l'applicazione degli studi di settore segnala
anche,  ai  sensi  dell'art.  10-bis,  comma 2,  della  legge  n. 146
dell'8 maggio  1998,  valori  di  coerenza  risultanti  da  specifici
indicatori  definiti  da  ciascuno  studio,  rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico.
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e  professioni  ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando
il  disposto  dell'art.  3.  In  caso  di esercizio di piu' attivita'
professionali,  ovvero  di  piu'  attivita'  d'impresa, per attivita'
prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la
maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  TK26U,  TK27U e TK28U approvati con il
presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.