IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
    Visto  l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad
una annualita', in favore di coloro che provvedono alla rottamazione,
senza  sostituzione,  di  autoveicoli  ad  uso promiscuo, qualora non
risultino intestatari di veicoli registrati;
    Visto  l'art.  13,  comma 8-quater,  del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n.  40, che prevede l'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 1,
comma 225,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore di coloro
che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autovetture,
nonche'   l'esclusione  dal  beneficio  medesimo  nei  confronti  dei
soggetti che acquistano un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni
dalla data della rottamazione;
    Visto  l'art.  13,  comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 7 del
2007,  che,  modificando  il  citato comma 225 della legge n. 296 del
2006, prevede l'estensione del rimborso dell'abbonamento al trasporto
pubblico  locale anche per quello effettuato nel comune ove si presta
lavoro;
    Visto  il  comma 225, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006
che  prevede  l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata,  con il quale sono determinate le modalita' per effettuare
il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale;
    Acquisita  l'intesa  con la Conferenza unificata nella seduta del
15 novembre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Beneficiari, ammontare, oggetto
                e validita' temporale dell'incentivo
    1.   A   coloro  che  nel  corso  dell'anno  2007  effettuano  la
rottamazione,  senza  sostituzione,  di  autoveicoli per il trasporto
promiscuo  immatricolati  come  «euro 0» o «euro 1», nonche' a coloro
che  provvedono  alla  demolizione  di autovetture immatricolate come
«euro  0»  o  «euro  1»,  a  partire  dal  2 febbraio  2007 e sino al
31 dicembre  dello  stesso  anno,  e' riconosciuto il totale rimborso
dell'abbonamento  di  trasporto  pubblico  locale della durata di una
annualita',  purche'  non  risultino  intestatari  di  altri  veicoli
registrati.
    2.  Ai  fini  delle agevolazioni di cui al comma 1 si intende per
trasporto  pubblico  locale  quello  limitato al comune di residenza,
domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di
percorrenza intercomunale.