IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualita', in favore di coloro che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli ad uso promiscuo, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati; Visto l'art. 13, comma 8-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l'estensione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore di coloro che provvedono alla rottamazione, senza sostituzione, di autovetture, nonche' l'esclusione dal beneficio medesimo nei confronti dei soggetti che acquistano un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione; Visto l'art. 13, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007, che, modificando il citato comma 225 della legge n. 296 del 2006, prevede l'estensione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale anche per quello effettuato nel comune ove si presta lavoro; Visto il comma 225, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, con il quale sono determinate le modalita' per effettuare il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 15 novembre 2007; Decreta: Art. 1. Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo 1. A coloro che nel corso dell'anno 2007 effettuano la rottamazione, senza sostituzione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», nonche' a coloro che provvedono alla demolizione di autovetture immatricolate come «euro 0» o «euro 1», a partire dal 2 febbraio 2007 e sino al 31 dicembre dello stesso anno, e' riconosciuto il totale rimborso dell'abbonamento di trasporto pubblico locale della durata di una annualita', purche' non risultino intestatari di altri veicoli registrati. 2. Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1 si intende per trasporto pubblico locale quello limitato al comune di residenza, domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale.