IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con il IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, e, in particolare, il comma 2, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Servizio sanitario nazionale abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; Visti i commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della medesima nonche' alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto dell'utilizzazione della stessa; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recanti norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, il comma 3 che disciplina le modalita' di prescrizione delle prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno; Ritenuto di prevedere l'utilizzazione del medesimo modello di ricettario medico standardizzato anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie: - agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; - al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il cui onere e' a carico del Ministero della salute; Visto il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 2 del citato art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2004, n. 251; Considerato che l'obbligo, in capo al medico, di apporre il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta, previsto al punto 3.1.4.3 del disciplinare tecnico del decreto 18 maggio 2004, era da intendersi come sussistente solo nelle regioni ove e' prevista, a carico dell'assistito, una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria tranne nei casi in cui dall'esenzione derivino ulteriori benefici per l'assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore); Ritenuto necessario integrare le modalita' di compilazione della ricetta riportate dal citato decreto 18 maggio 2004 in funzione degli esiti dell'applicazione sperimentale delle disposizioni di cui al citato art. 50 nelle regioni e province autonome individuate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, attuativi del comma 6 del citato art. 50, con esclusivo riferimento ai seguenti aspetti: - le modalita' di attribuzione del codice di priorita' delle prestazioni; - le modalita' di identificazione dei soggetti assicurati da istituzioni estere; - l'indicazione di ulteriori elementi informativi sulla matrice della ricetta per la prescrizione di prestazioni sanitarie con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto, pertanto, di aggiornare il disciplinare tecnico allegato al citato decreto 18 maggio 2004 con il disciplinare tecnico allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie 1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dal disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione e che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 18 maggio 2004 indicato nelle premesse. 2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati per le seguenti prescrizioni: a. prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; b. prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. 3. Le regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture in forma bilingue, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma 1, purche' non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.