IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                         di concerto con il
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  l'art.  50,  del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore  sanitario  e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie,
e,  in  particolare,  il  comma 2,  il quale dispone che il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
salute  approva  i  modelli  di  ricettari medici standardizzati e di
ricetta  medica  a  lettura  ottica,  ne  cura la successiva stampa e
distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere
e,  ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono
ad  effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Servizio
sanitario   nazionale   abilitati   dalla   regione   ad   effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I
modelli    equivalgono   a   stampati   per   il   fabbisogno   delle
amministrazioni dello Stato;
    Visti  i  commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in
ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della
medesima  nonche'  alla  rilevazione  dei dati ivi contenuti all'atto
dell'utilizzazione della stessa;
    Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive  modificazioni,  recante  norme  in  materia di assistenza
sanitaria  ai  cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale;
    Visto  l'art.  43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  recanti  norme  in  materia di assistenza
sanitaria  ai  cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale  e,  in particolare, il comma 3 che disciplina le modalita'
di  prescrizione  delle  prestazioni  sanitarie  nei  confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno;
    Ritenuto  di  prevedere  l'utilizzazione  del medesimo modello di
ricettario   medico  standardizzato  anche  per  la  prescrizione  di
prestazioni sanitarie:
      -   agli   assicurati,   cittadini  italiani  o  stranieri,  di
istituzioni  estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il
cui  onere  e'  a  carico  di  istituzioni  estere in base alle norme
comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
      -  al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il
cui onere e' a carico del Ministero della salute;
    Visto  il  decreto  18 maggio  2004 del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute, attuativo
del  comma 2  del citato art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 2004, n. 251;
    Considerato  che  l'obbligo,  in  capo  al  medico, di apporre il
codice  corrispondente  alla  tipologia  di  esenzione  riconosciuta,
previsto  al  punto  3.1.4.3  del  disciplinare  tecnico  del decreto
18 maggio 2004, era da intendersi come sussistente solo nelle regioni
ove   e'   prevista,   a   carico   dell'assistito,   una   quota  di
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  tranne  nei  casi  in  cui
dall'esenzione   derivino  ulteriori  benefici  per  l'assistito  (ad
esempio  pluriprescrizione,  fornitura gratuita dei farmaci di fascia
C, farmaci per la terapia del dolore);
    Ritenuto  necessario integrare le modalita' di compilazione della
ricetta riportate dal citato decreto 18 maggio 2004 in funzione degli
esiti  dell'applicazione  sperimentale  delle  disposizioni di cui al
citato  art.  50  nelle regioni e province autonome individuate con i
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della salute, attuativi del comma 6 del citato art. 50,
con esclusivo riferimento ai seguenti aspetti:
      -  le  modalita'  di attribuzione del codice di priorita' delle
prestazioni;
      -  le  modalita'  di identificazione dei soggetti assicurati da
istituzioni estere;
      - l'indicazione di ulteriori elementi informativi sulla matrice
della  ricetta per la prescrizione di prestazioni sanitarie con onere
a   carico  del  Ministero  della  salute,  al  personale  navigante,
marittimo e dell'aviazione civile;
    Ritenuto,   pertanto,   di  aggiornare  il  disciplinare  tecnico
allegato al citato decreto 18 maggio 2004 con il disciplinare tecnico
allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Caratteristiche   e   impiego  del  ricettario  per  l'erogazione  di
                        prestazioni sanitarie
      1. La  prescrizione  delle  prestazioni  sanitarie  con onere a
carico  del  Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione
diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente mediante l'impiego
di  ricettari  le  cui  caratteristiche sono fissate dal disciplinare
tecnico  allegato  1,  che  costituisce parte integrante del presente
decreto,  nel  quale  vengono  anche  riportate le regole relative al
trattamento  della  ricetta in sede di erogazione della prestazione e
che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 18 maggio
2004 indicato nelle premesse.
    2.  I ricettari di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati per le
seguenti prescrizioni:
      a. prescrizioni  delle  prestazioni  sanitarie agli assicurati,
cittadini  italiani  o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno
in  Italia,  il  cui  onere e' a carico di istituzioni estere in base
alle  norme  comunitarie  o  altri  accordi  bilaterali  di sicurezza
sociale;
      b. prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico
del  Ministero  della  salute,  al  personale  navigante, marittimo e
dell'aviazione civile.
    3.  Le  regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in
ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture
in  forma  bilingue,  possono richiedere al Ministero dell'economia e
delle  finanze  variazioni  ed  integrazioni  al  modello  di  cui al
comma 1,  purche'  non  venga alterato il contenuto informativo della
ricetta.