IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il
comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e
delle finanze di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle strutture
di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e
tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di
trasmissione dei dati predetti;
Visto il decreto 27 luglio 2005 del Ministero dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
4 agosto 2005, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 del
citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che,
in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti
attuativi del comma 6 del citato art. 50, si procedera', ove
necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto
stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 27 luglio 2005;
Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle
modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 27 luglio
2005 anche in funzione degli esiti della sperimentazione delle
disposizioni di cui al citato art. 50 presso le regioni e province
autonome, secondo il programma di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute attuativi del comma 6 del citato art. 50;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento del
disciplinare tecnico allegato al citato decreto 27 luglio 2005 con i
suddetti esiti;
Ritenuto di prevedere fino al 1° giugno 2008 il periodo di
adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari alle nuove modalita' di trasmissione;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di trasmissione
1. Le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze
temporali e le modalita' operative di invio e gestione dei dati da
trasmettere sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le ricette utilizzate a partire dal 1° maggio 2008 presso le
strutture di erogazione dei servizi sanitari possono essere trasmesse
secondo le modalita' di cui al comma 1, in alternativa a quelle di
cui al decreto 27 luglio 2005 indicato in premessa.
3. Le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei
servizi sanitari a partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse
esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.