IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);
  Visto   il  decreto  interministeriale  31 ottobre  2000,  n.  436,
relativo  al  regolamento recante norme di attuazione del citato art.
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 296, art. 1, comma 631, che
prevede  la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione
tecnica  superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2,
che  prevede  la  configurazione  degli  istituti  tecnici  superiori
nell'ambito della predetta riorganizzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n. 226 contenente
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro della
pubblica  istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia
di assolvimento dell'obbligo di istruzione;
  Visti  gli  Accordi  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art.  9,  comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  sanciti  in  data  2 marzo  2000, 14 settembre 2000,
1° agosto  2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e
16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard
in  applicazione  del  decreto  interministeriale 31 ottobre 2000, n.
436;
  Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria
in materia di sviluppo economico e rilancio della competitivita';
  Considerata  l'esigenza di assicurare maggiore stabilita', qualita'
e visibilita' all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonche' una
sua   maggiore   articolazione  rispondente  a  fabbisogni  formativi
differenziati;
  Considerata  la  necessita'  di procedere alla riorganizzazione del
sistema    dell'IFTS   nell'ambito   della   quale   procedere   alla
configurazione  degli  istituti tecnici superiori di cui all'art. 13,
comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art.  9,  comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro dello sviluppo economico;

                            A d o t t a:

  Le  seguenti  linee  guida  per  la riorganizzazione del sistema di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori
                               Art. 1.

                              Obiettivi

  1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia
di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorita' della
loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio
1999,  n.  144,  art.  69,  e'  riorganizzato,  in relazione a quanto
previsto  dalla  legge  n.  296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge
2 aprile  2007,  n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel
presente  decreto,  di cui fanno parte integrante gli allegati a), b)
e c).
  2.  Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica
e  scientifica  e  sostenere,  in  modo sistematico, le misure per lo
sviluppo   economico  e  la  competitivita'  del  sistema  produttivo
italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui
al  comma 1  si  realizza  progressivamente,  a  partire dal triennio
2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:
    a) rendere  piu'  stabile  e  articolata  l'offerta  dei percorsi
finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a
giovani  e  adulti,  in  modo  da  corrispondere  organicamente  alla
richiesta   di  tecnici  superiori,  di  diverso  livello,  con  piu'
specifiche  conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica
e  professionale  approfondita  e  mirata,  proveniente dal mondo del
lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e
medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e
dalla internazionalizzazione dei mercati;
    b) rafforzare  l'istruzione  tecnica  e professionale nell'ambito
della  filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli
istituti  tecnici  superiori  di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40,
art. 13, comma 2;
    c) rafforzare  la  collaborazione con il territorio, il mondo del
lavoro,  le  sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema
della     formazione     professionale     nell'ambito    dei    poli
tecnico-professionali  di  cui  all'art.  13, comma 2, della legge n.
40/07;
    d) promuovere  l'orientamento  permanente  dei  giovani  verso le
professioni  tecniche  e  le  iniziative  di  informazione delle loro
famiglie;
    e) sostenere  l'aggiornamento  e  la  formazione  in servizio dei
docenti     di     discipline     scientifiche,     tecnologiche    e
tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
    f) sostenere  le  politiche  attive  del  lavoro,  soprattutto in
relazione  alla  transizione  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro e
promuovere   organici   raccordi   con  la  formazione  continua  dei
lavoratori  nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per tutto il
corso della vita.