IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS); Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione; Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436; Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitivita'; Considerata l'esigenza di assicurare maggiore stabilita', qualita' e visibilita' all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonche' una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati; Considerata la necessita' di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico; A d o t t a: Le seguenti linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori Art. 1. Obiettivi 1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorita' della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, e' riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c). 2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi: a) rendere piu' stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con piu' specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2; c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/07; d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie; e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.