IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Visto il decreto dirigenziale 9 febbraio 2006, n. 3675 con il quale
e'   stata   sospesa  la  validita'  del  decreto  di  riconoscimento
dell'acqua   minerale  «San  Vito  al  Tagliamento»  di  S.  Vito  al
Tagliamento  (Pordenone)  in  quanto  la  societa'  titolare  non  ha
trasmesso,  entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17,
comma 3,  del  decreto  ministeriale  12  novembre 1992, n. 542, come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
  Considerato  che la societa' titolare del riconoscimento dell'acqua
minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni
relative  alle  analisi  chimiche  e  microbiologiche  effettuate  su
campioni di acqua prelevati in data 17 luglio 2007;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 23 ottobre 2007 e del 3 marzo 2008;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa, e' ripristinata la
validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito
al Tagliamento» di S. Vito al Tagliamento (Pordenone).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla societa' interessata ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio per i provvedimenti di competenza.
    Roma, 26 marzo 2008
                                Il direttore generale reggente: Greco