IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarieta' sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa; Decretano: Art. 1. Definizione di ricavi 1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale: a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilita' per competenza; b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilita' per cassa.