IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                 ed

               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Vista  la  legge  13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 marzo  2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 3,  del  citato decreto
legislativo  n.  155  del  2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro  dello  sviluppo economico e del Ministro della solidarieta'
sociale  sono  definiti  i  criteri  quantitativi  e temporali per il
computo   della   percentuale  del  settanta  per  cento  dei  ricavi
complessivi dell'impresa;

                             Decretano:

                               Art. 1.

                        Definizione di ricavi

  1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n.  155,  si  intendono  per  ricavi dell'organizzazione che esercita
l'impresa sociale:
    a) tutti   i   proventi   che   concorrono   positivamente   alla
realizzazione  del  risultato  gestionale nell'esercizio contabile di
riferimento,  se  nella  propria ordinaria gestione - compatibilmente
con  i  vincoli  di  legge  - l'organizzazione che esercita l'impresa
sociale adotta principi di contabilita' per competenza;
    b) tutte   le   entrate   temporalmente  riferibili  all'anno  di
riferimento,  se  nella  propria ordinaria gestione - compatibilmente
con  i  vincoli  di  legge  - l'organizzazione che esercita l'impresa
sociale adotta principi di contabilita' per cassa.