IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349,
che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire,
alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo
della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la
levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006;
Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 5 marzo 2008
dalla quale si desume che, nel periodo gennaio 2006-gennaio 2008,
l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,4%;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella
misura del 4,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e
delle indennita' di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le
indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7,
primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
citato decreto ministeriale 2 marzo 2006, sono fissati secondo i
seguenti importi:
1) diritto di protesto:
minimo euro 1,84+0,09=1,93;
massimo euro 40,05+1,77=41,82;
2) indennita' di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,65+0,08=1,73;
b) fino a 5 chilometri: euro 1,96+0,09=2,05;
c) fino 10 chilometri: euro 3,62+0,16=3,78;
d) fino a 15 chilometri: euro 5,10+0,23=5,33;
e) fino a 20 chilometri: euro 6,32+0,28=6,60;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione
superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita'
prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,65+0,08=1,73.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2008
Il Ministro: Scotti