IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'art.  8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349,
che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire,
alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo
della  vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai
notai,  agli  ufficiali  giudiziari  ed  ai segretari comunali per la
levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
  Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006;
  Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 5 marzo 2008
dalla  quale  si  desume  che, nel periodo gennaio 2006-gennaio 2008,
l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,4%;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  procedere  all'adeguamento  nella
misura  del 4,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e
delle indennita' di accesso;

                              Decreta:

  Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le
indennita'  di  accesso  previsti, rispettivamente, dagli articoli 7,
primo  comma e  8  della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
citato  decreto  ministeriale  2 marzo  2006,  sono fissati secondo i
seguenti importi:
    1) diritto di protesto:
      minimo euro 1,84+0,09=1,93;
      massimo euro 40,05+1,77=41,82;
    2) indennita' di accesso:
      a) fino a 3 chilometri: euro 1,65+0,08=1,73;
      b) fino a 5 chilometri: euro 1,96+0,09=2,05;
      c) fino 10 chilometri: euro 3,62+0,16=3,78;
      d) fino a 15 chilometri: euro 5,10+0,23=5,33;
      e) fino a 20 chilometri: euro 6,32+0,28=6,60;
oltre  i  venti  chilometri,  per  ogni  sei  chilometri  o  frazione
superiore  a  tre  chilometri  di  percorso  successivo, l'indennita'
prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,65+0,08=1,73.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 2008
                                                  Il Ministro: Scotti