IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, il quale prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonche' le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89; Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI); Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM); Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessita' e urgenza la possibilita' di consegna al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica; Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP) gia' consentono di far fronte, ad esempio in campo analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza; Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere, in applicazione della citata norma, ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni mediche anche attraverso i servizi di continuita' assistenziale e di pronto soccorso; Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 88, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell'art. 88 o dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo.