IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  88,  comma 2-bis  del  decreto legislativo 24 aprile
2006,  n.  219,  come  modificato dal decreto legislativo 29 dicembre
2007,  n.  274,  il  quale  prevede che il Ministro della salute, con
proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni
degli  ordini  professionali  dei farmacisti e dei medici, nonche' le
organizzazioni   sindacali   delle   farmacie  pubbliche  e  private,
individua  le  condizioni  che  consentono  al farmacista, in caso di
estrema  necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia
richiesta,   in   assenza   di  prescrizione  medica,  un  medicinale
disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89;
  Sentite   la   Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurghi  e
odontoiatri  (FNOMCeO)  e  la  Federazione ordini farmacisti italiani
(FOFI);
  Sentite  la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani
(FEDERFARMA),    la    Federazione    delle    aziende    e   servizi
socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);
  Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi
di  estrema  necessita'  e  urgenza  la  possibilita'  di consegna al
cliente  che  ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica,
di  un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione
di ricetta medica;
  Considerato  che  molti  medicinali  classificati  come  farmaci di
automedicazione  (OTC)  o farmaci vendibili senza prescrizione medica
(SOP)  gia' consentono di far fronte, ad esempio in campo analgesico,
ad alcune delle situazioni di urgenza;
  Rilevato  che  non  appare  in  ogni  caso  opportuno prevedere, in
applicazione  della  citata  norma,  ipotesi e condizioni che possano
scoraggiare  un  appropriato  ricorso  a  prestazioni  mediche  anche
attraverso  i  servizi  di  continuita'  assistenziale  e  di  pronto
soccorso;
  Ritenuto   comunque   di   prevedere  un  periodo  sperimentale  di
attuazione  della  disciplina  in  questione per consentire eventuali
integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti con
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 20 marzo 2008;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Il   presente   decreto  individua,  ai  sensi  dell'art.  88,
comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, e
successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista,
in caso di estrema necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che
ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale
disciplinato  dal  comma 2  dell'art.  88 o dall'art. 89 del medesimo
decreto legislativo.